Art. 94 — Veicoli e conducenti delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Abrogato dal 1 gennaio 1993
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Abrogato dal 1 gennaio 1993
2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Questione già dichiarata non fondata. - S. n. 54/1982.
Art. 80 Testo unico circolazione stradale · Art. 2 Sostituzione degli articoli 79, 80, 86, 124, 127 e modifiche agli articoli 81, 87, 88, 138 e 141 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, anche in relazione alle norme previste dal regolamento (CEE) n. 543 del 25 marzo 1969 · Art. 3 cost. · Art. 83 Testo unico circolazione stradale
dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 80, commi tredicesimo, quindicesimo e sedicesimo, del codice della strada, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 nel testo sostituito dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, nonché degli artt. 83, comma quinto, 87, comma quinto, e 94 del medesimo codice della st…
Art. 80 Testo unico circolazione stradale · Art. 2 Sostituzione degli articoli 79, 80, 86, 124, 127 e modifiche agli articoli 81, 87, 88, 138 e 141 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, anche in relazione alle norme previste dal regolamento (CEE) n. 543 del 25 marzo 1969 · Art. 3 cost. · Art. 83 Testo unico circolazione stradale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1959
Confronto con la versione in vigore dal 23 giugno 1959 al 1 gennaio 1993. 269 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le Forze armate e i Corpi armati dello Stato provvedono direttamente nei riguardi dei veicoli di loro dotazione agli accertamenti tecnici ed al rilascio dei documenti di circolazione e di particolari targhe di riconoscimento. Detti veicoli, qualora abbiano speciali caratteristiche costruttive in relazione ai loro impiego, non sono soggetti alle disposizioni dell'art. 10, del titolo III, capo II; del titolo IV e del titolo V, capo I, delle presenti norme. Le Forze armate e i Corpi armati dello Stato provvedono direttamente nei riguardi dei conducenti dei loro veicoli a motore all'accertamento dei requisiti necessari per la guida, all'esame di idoneita', e ai rilascio della, patente militare di guida, la quale abilita soltanto alla guida dei veicoli a motore indicati nel comma primo. Detti conducenti non sono soggetti alle disposizioni del titolo VI delle presenti norme. Coloro che sono muniti di patente militare possono ottenere, senza sostenere l'esame di idoneita', la patente di guida ad uso privato per veicoli delle corrispondenti categorie, sempreche' la richiesta venga presentata per il tramite dell'autorita' dalla quale dipendono, durante il servizio o non oltre un anno dalla data del congedo, del licenziamento o della cessazione dal servizio. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai veicoli e ai conducenti del Corpo dei vigili del fuoco, della Croce Rossa italiana e del Corpo forestale dello Stato. Le caratteristiche delle targhe di riconoscimento dei veicoli a motore di dotazione delle Forze armate, dei Corpi armati dello Stato e dei Corpi indicati nel precedente comma sono stabilite di intesa fra il Ministero dal quale dipendono le Forze o i Corpi stessi e il Ministero dei trasporti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-15;393~art94 · fonte del testo
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