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Per guidare macchine agricole, carrelli, nonche' macchine operatrici escluse quelle a vapore, che circolano su strada, occorre aver ottenuto la patente di guida con le norme stabilite per la patente per autoveicoli e motoveicoli e previo l'esame di idoneita' previsto dall'art. 85, comma primo, lettera b). La patente puo' abilitare alla guida delle seguenti categorie di veicoli:

  • A)macchine agricole;
  • B)carrelli;
  • C)macchine operatrici. Al titolare della patente di guida prevista dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 80, commi ottavo ed ultimo. Chiunque guida macchine agricole, carrelli o macchine operatrici, senza essere munito della, patente, e' punito con le pene stabilite dall'art. 80, comma nono. Chiunque, autorizzato per l'esercitazione, guida senza avere a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente di guida valida per la stessa categoria di veicoli, e' punito con le pene stabilite dall'art. 80, comma nono. Chiunque guida senza l'autorizzazione per l'esercitazione ma avendo a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente valida per la stessa categoria di veicoli, e' punito con le pene stabilite dall'art. 83, ultimo comma, Le stesse pene si applicano alla persona che funge da istruttore.

Testo in vigore dal 23 giugno 1959 al 21 marzo 1974

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 2/1975

    Altra decisione
    16 gennaio 1975

    Quando in pendenza del giudizio di legittimità costituzionale sopravvengono nuove disposizioni legislative che modifichino in tutto o in parte le norme impugnate va disposta la restituzione degli atti al giudice a quo perché accerti se permanga la rilevanza delle questioni di legittimità sollevate (nella specie erano state prospettate, dai pretori di Avigliana, di Castell'Arquato e di Avigliano, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 86, comma quarto, e 87, commi sesto e ottavo, D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, ed in pendenza di tali giudizi di legittimità era sopravvenuta la legge 14 febbraio 1974, n. 62, il cui art. 4 aveva modificato il contenuto del già menzionato art. 86).

    Art. 86 Testo unico circolazione stradale · Art. 87 Testo unico circolazione stradale · Art. 3 cost. · Art. 80 Testo unico circolazione stradale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-15;393~art86 · fonte del testo

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