Art. 22
Articolo abrogato dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Abrogato dal 1 gennaio 1993
Articolo abrogato dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Abrogato dal 1 gennaio 1993
2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Questione già dichiarata non fondata. - S. n. 255/1994. red.: S.P.
Art. 142 Testo unico circolazione stradale · Art. 142-bis Testo unico circolazione stradale · Art. 23 Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate · Art. 24 Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate
Il prolungamento del termine per la contestazione delle infrazioni al codice della strada da quello originario di 30 giorni, in un primo momento a 90 giorni e successivamente a 150, non è frutto di una scelta arbitraria del legislatore, alla cui discrezionalità è rimessa la determinazione di tale termine in limiti tollerabili, nel bilanciamento fra le esigenze organizzative della pubblica amministrazione (specie nei centri urbani ove il traffico è più elevato, dovendosi provvedere ad una mole di contestazioni così numerosa da rendere necessario un lasso di tempo sufficiente a farvi fronte) e le esigenze difensive del soggetto destinatario della contestazione. Indicativa della non arbitrarietà della scelta del termine di 150 giorni è proprio la gradualità attraverso la quale si è pervenuti alla sua determinazione, quale risultato della valutazione dell'esperienza concreta che ha indotto ragionevolmente a ritenere insufficienti i termini più brevi in precedenza previsti. Un ulteriore prolungamento del termine tuttavia non potrebbe non porre dubbi di costituzionalità sotto il profilo della ragionevolezza, ben potendo ovviarsi ad eventuali difficoltà organizzative con misure tali da assicurare un più equo contemperamento fra le contrapposte esigenze in armonia con l'art. 97 Cost. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 141, primo comma, d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393, come modificato dall'art. 22 l. 24 marzo 1989 n. 122). red.: F.S. rev.: S.P.
Art. 141 Testo unico circolazione stradale · Art. 22 Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate · Art. 24 cost. · Art. 142-bis Testo unico circolazione stradale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1989
Confronto con la versione in vigore dal 1 giugno 1989 al 1 gennaio 1993. 293 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il primo comma dell'articolo 141 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata debbono essere notificati gli estremi entro 150 giorni dall'accertamento al trasgressore o, quando questi non sia identificato e si tratti di violazione commessa da un conducente di veicolo a motore munito di targa di riconoscimento, all'intestatario del documento di circolazione del veicolo o al proprietario del veicolo stesso che risulti al pubblico registro automobilistico alla data dell'accertamento. La notificazione effettuata entro il predetto termine ad uno dei soggetti indicati non estingue l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione nei confronti dell'effettivo trasgressore o proprietario del veicolo alla data dell'accertamento della violazione. 2. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 141 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente: "Le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza o domicilio risultanti dalla carta di circolazione o dai registri di immatricolazione o dal pubblico registro automobilistico, ovvero dalla patente di guida del conducente". 3. Il Ministro dei lavori pubblici, sentiti i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, provvedera' con decreto da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ad emanare norme di attuazione degli articoli 141, 142, 142-bis e 143 del testo unico citato nel comma 1, come modificato dalla presente legge, nonche' alla modifica dell'articolo 606 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1989-03-24;122~art22 · fonte del testo
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