Corte costituzionale

Sentenza n. 186/1975

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/07/1975 · relatore Luigi Oggioni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 140,

141 e 143 del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (testo unico delle norme

concernenti la disciplina della circolazione stradale), promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 19 giugno 1973 dal pretore di Ferrara nel

procedimento penale a carico di Chiaravalle Alberto, iscritta al n. 325

del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 249 del 26 settembre 1973;

2) ordinanze emesse il 15 ottobre e il 16 aprile 1973 dal pretore

di Donnaz nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Perronet

Corinno Mario e di Simplicio Giovanna, iscritte ai nn. 20 e 21 del

registro ordinanze 1974 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 69 del 13 marzo 1974.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 6 maggio 1975 il Giudice relatore

Luigi Oggioni;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per

il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Il pretore di Ferrara, con ordinanza emessa il 19 giugno 1973 nel

procedimento penale a carico di Chiaravalle Alberto, imputato della

contravvenzione di cui all'art. 80 del testo unico 15 giugno 1959, n.

393, per guida di autoveicolo senza patente, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 140 del predetto testo unico,

nella parte in cui, in asserito contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.,

non prevede che il soggetto cui è stata contestata una contravvenzione

del codice della strada (non depenalizzata a norma della legge 3 maggio

1967, n. 317) sia assistito, nelle dichiarazioni che ha facoltà di

inserire nel relativo processo verbale, dalle garanzie difensive

riconosciute invece ad ogni imputato ai sensi degli artt. 390: 304 bis,

ter e quater, e 78, terzo comma, del codice di procedura penale.

Il giudice a quo, a sostegno della censura, osserva che le

dichiarazioni del contravventore possono assumere un rilievo

sostanziale nel successivo processo penale e, anche se effettuate

spontaneamente, andrebbero equiparate a quelle rese dall'imputato

avanti all'autorità inquirente. La lamentata totale inosservanza delle

garanzie difensive previste dai citati articoli del codice di procedura

penale si porrebbe, quindi, in contrasto, oltre che con la garanzia del

diritto di difesa sancita dall'art. 24 Cost., anche con il principio di

eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., in quanto si verrebbe a

realizzare una ingiustificata discriminazione tra i soggetti imputati

di contravvenzione al codice della strada ed i soggetti imputati di

contravvenzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali, i

quali usufruiscono delle dette garanzie difensive sin dal momento in

cui sono indiziati di reità.

L'ordinanza, notificata e comunicata come per legge è stata

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 26 settembre 1973.

Nel giudizio avanti alla Corte costituzionale si è ritualmente

costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso come per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha

tempestivamente depositato le proprie deduzioni.

L'Avvocatura osserva che la facoltà di chiedere la verbalizzazione

delle proprie dichiarazioni, spettante al presunto contravventore,

parallelamente alla facoltà di rendere proprie dichiarazioni al

magistrato inquirente, prevista dall'art. 250 c.p.p. in favore di chi

abbia comunque notizia che è iniziato o sta per iniziarsi a suo carico

un procedimento penale, si porrebbe come una disposizione a tutela

dell'imputato, in quanto amplierebbe il contenuto del citato art. 250

c.p.p., tenuto anche conto che il verbalizzante dovrà limitarsi ad

inserire tutte e soltanto le dichiarazioni stesse, non prevedendo la

legge alcun potere di sua iniziativa al riguardo. Comunque, il problema

dell'applicabilità delle invocate garanzie difensive alle

dichiarazioni stesse costituirebbe, se mai, problema di interpretazione

della legge e non di legittimità costituzionale. Invero, secondo

l'Avvocatura, o si ritiene che l'esercizio della facoltà in esame

costituisce rinuncia implicita al diritto di non rispondere, sancito

dall'art. 78 c.p.p., nonché all'assistenza del difensore (per cui

verrebbe meno il denunziato vizio della norma che la facoltà prevede)

oppure si esclude che tale rinunzia implicita sia ipotizzabile, ed

allora si dovrebbero senz'altro ritenere applicabili le disposizioni

generali vigenti in materia di interrogatorio.

Con ordinanza emessa il 16 aprile 1973 nel procedimento penale a

carico di Simplicio Giovanna, imputata della contravvenzione di cui

all'art. 83, quinto comma, del t.u. 15 giugno 1959, n. 393, per avere

condotto un autoveicolo munita di foglio rosa, ma senza avere a fianco

l'istruttore, il pretore di Donnaz ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 143 del t.u. predetto nella

parte in cui dispone l'improcedibilità dell'azione penale per mancata

contestazione del fatto e mancata notifica del verbale di

contravvenzione nel termine prestabilito.

Nell'ordinanza il giudice a quo osserva che la improcedibilità

sancita dalla norma impugnata per i soli reati previsti dal codice

stradale, porrebbe una discriminazione a danno di chi commette un

qualsiasi altro reato previsto dal codice penale o da altre leggi

speciali, senza che di tale discriminazione si possa trovare una

ragionevole giustificazione nella natura dei reati contemplata nel

codice stradale, in relazione ai quali potrebbe concepirsi la

necessità della notifica solo ai limitati fini di permettere la

conciliazione in via amministrativa delle violazioni non depenalizzate

a norma della legge 3 maggio 1967, n. 517.

L'ordinanza, notificata e comunicata come per legge, è stata

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 13 marzo 1974.

L'Avvocatura, costituita anche in questa causa in rappresentanza e

difesa del Presidente del Consiglio, osserva, circa la sanzione di

improcedibilità in esame, che la notifica del verbale avrebbe lo scopo

sia di consentire l'oblazione, sia, ed essenzialmente, di consentire la

tempestiva difesa del contravventore mediante la sollecita

comunicazione degli estremi di fatto e di diritto della accertata

violazione, onde metterlo in grado di acquisire tutti i possibili mezzi

di prova a sua discolpa. Il che sarebbe reso difficile da un eccessivo

distanziarsi nel tempo, data la particolare natura dei reati, che

vengono spesso rilevati quando il veicolo è in movimento, a volte in

luoghi fuori della residenza del contravventore ed in relazione anche a

regolamenti locali aventi spesso carattere temporaneo e destinati ad

eventuali successive modifiche.

Il codice della strada, quindi, prevederebbe situazioni del tutto

diverse da quelle previste dalle altre leggi penali, e ciò

escluderebbe la lamentata violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Con ordinanza 15 ottobre 1973 emessa nel procedimento penale a

carico di Perronet Corinno Mario, imputato della contravvenzione di cui

all'art. 132 del testo unico 15 giugno 1959, n. 393, per guida di

autoveicolo in stato di ebbrezza, lo stesso pretore di Donnaz ha

sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 140, 141

e 143 del citato t.u., nelle parti in cui, sistematicamente

considerati, pervengono a comminare l'improcedibilità dell'azione

penale per la mancata notifica del verbale di contravvenzione nei

termini prestabiliti, svolgendo motivi sostanzialmente analoghi a

quelli esposti nella precedente ordinanza.

In particolare, il giudice a quo esclude che a giustificare la

censurata sanzione di improcedibilità possano valere quei momenti di

opportunità o convenienza inerenti alla particolare natura dei reati

che hanno suggerito la previsione delle altre condizioni di

procedibilità poste dall'ordinamento, cioè la querela, l'istanza, la

richiesta e l'autorizzazione a procedere.

Non potrebbe valere al riguardo la ratio che comunemente si

attribuisce alla norma in esame, cioè permettere l'immediato contatto

con l'imputato in modo da consentirgli di preparare le proprie difese e

di valutare l'opportunità dell'oblazione. La prima esigenza, invero,

sarebbe valida anche per le altre forme comuni di reato, per cui non

sarebbe giustificabile lo speciale trattamento adottato per quelli in

materia di circolazione stradale, mentre l'opportunità di consentire

l'oblazione potrebbe valere nei confronti dei reati per cui questa è

ammessa, ma non avrebbe rilievo nei numerosi altri casi.

Secondo l'ordinanza, inoltre, la denunziata disparità di

trattamento apparirebbe ancora più evidente nel caso specifico in

esame avanti al giudice penale perché l'ipotesi di guida in stato di

ebbrezza (art. 132 citato d.P.R. n. 393 del 1959) avrebbe un

trattamento più favorevole di quello previsto per l'analoga, ma meno

grave, contravvenzione prevista dall'art. 688 c.p. (ubriachezza).

L'ordinanza, notificata e comunicata come per legge, è stata

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 13 marzo 1974.

Anche in questa causa si è costituito il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato.

L'Avvocatura, negli scritti difensivi, svolge argomenti analoghi a

quelli già esposti nella precedente causa per contestare la fondatezza

della questione e, in particolare, nega che possa ravvisarsi una

violazione dell'art. 3 Cost. nella differente disciplina processuale

prevista per la contravvenzione per guida in stato di ebbrezza e per

quella prevista dall'art. 688 c.p., non potendosi istituire un rigido

parallelismo fra le due fattispecie, e fermo restando comunque che

rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire diverse

condizioni per la procedibilità dell'azione penale, col solo limite

della razionalità dei relativi criteri, il che sarebbe senz'altro

avvenuto nella specie. Considerato in diritto :

1. - Le tre ordinanze di cui in narrativa concernono questioni

connesse, circa le disposizioni di legge che regolano la contestazione

delle contravvenzioni in tema di circolazione stradale e la notifica

dei relativi processi verbali. Pertanto, si rende opportuna la riunione

delle ordinanze, in modo da pervenire ad unico giudizio.

2. - Con le ordinanze sopra menzionate, sono stati sottoposti alla

Corte due ordini di questioni. Il primo investe il regime delle

garanzie difensive inerenti alle dichiarazioni che il presunto

contravventore alle disposizioni del codice stradale può far inserire

nel verbale redatto in sua presenza a norma dell'art. 140; il secondo,

la improcedibilità dell'azione penale in materia di contravvenzioni

stradali, prevista dall'art. 143 dello stesso codice, per il caso di

intempestività della notifica del verbale, da effettuare a norma dello

stesso art. 143, qualora non si sia potuto far luogo alla immediata

contestazione.

3. - La prima questione si basa sulla dedotta equiparazione delle

dichiarazioni (che il presunto contravventore è autorizzato a far

inserire nel verbale da redigersi dai funzionari, ufficiali ed agenti,

espressamente autorizzati all'accertamento) all'interrogatorio che

l'imputato rende davanti alla autorità inquirente, e sulla conseguente

violazione degli articoli 3 e 24 Cost. per l'omessa osservanza delle

garanzie difensive che competono all'imputato a norma degli artt. 390,

340 bis, ter, quater e 78, terzo comma, c.p.p., e che invece non

sarebbero estese al caso di specie, in quanto non previste né

richiamate dalla norma impugnata, che si limita a consentire la

verbalizzazione delle dichiarazioni suddette.

Ma detta equiparazione non sussiste, dappoiché, come questa Corte

ha ritenuto con sentenza n. 149 del 1967, la contestazione della

contravvenzione in esame e la compilazione del relativo processo

verbale, con l'inserzione delle eventuali dichiarazioni del

contravventore, appartengono ad una fase antecedente l'inizio e

l'istruttoria del procedimento penale e l'assunzione, nel procedimento

stesso, della qualità d'imputato, secondo l'art. 78 del codice di

procedura penale. Come prescritto nel citato art. 140, il processo

verbale deve essere redatto in forma "sommaria" e le dichiarazioni del

presunto contravventore vi sono inserite soltanto a richiesta

dell'interessato stesso, in difetto di qualsiasi potere di iniziativa

del verbalizzante.

È da ritenere che questo sistema differisca, sia sotto l'aspetto

processuale che sotto l'aspetto sostanziale, dall'interrogatorio

dell'imputato che, come questa Corte ha già affermato (sentenza n. 190

del 1970), costituisce, invece, mezzo di prova e di difesa, che viene

posto in essere in attuazione degli artt. 367, secondo comma, e 368

c.p.p., secondo cui il giudice vi procede ex officio invitando

l'imputato a discolparsi, ed è tenuto ad investigare su tutti i fatti

e su tutte le circostanze che l'imputato stesso ha esposto.

Le dichiarazioni in esame, pertanto, non rivestono quella tipicità

di atto istruttorio, sia pure sommario, che è stato posto dalla

giurisprudenza di questa Corte come criterio di identificazione degli

atti, cui devono estendersi le garanzie difensive, in omaggio all'art.

24 Cost. (sentenza n. 86 del 1968), e la lamentata lacuna della norma

impugnata non contrasta quindi con gli invocati precetti

costituzionali. Del pari, la peculiarità del sistema, cui sono

informate le disposizioni in esame, rende non adeguato al caso il

richiamo, contenuto nell'ordinanza 19 giugno 1973, ai criteri,

delineati da questa Corte con sentenza n. 149 del 1969, circa la linea

di demarcazione tra indagini generiche ed atti istruttori.

4. - Per quanto riguarda il secondo punto in questione, è da

rilevare che la censura si fonda su una presunta omogeneità della

situazione giuridica dei contravventori al codice stradale e di tutti

gli altri contravventori, al codice penale od alle leggi penali

speciali, e sulla conseguente, ingiustificabile discriminazione che

sarebbe posta in essere dalla norma impugnata con la previsione, solo a

favore dei contravventori al codice stradale, della predetta condizione

di procedibilità. Va, tuttavia, considerato che la condizione in esame

è informata alla esigenza, pacificamente riconosciuta dalla dottrina e

dalla giurisprudenza, di apprestare a favore dei contravventori al

codice stradale speciali garanzie, in vista della contestata

trasgressione, la quale contestazione richiede che sia consentita al

presunto contravventore la possibilità di fissare tempestivamente gli

elementi della difesa, normalmente labili, in quanto collegati ad

eventi che si iscrivono nella dinamica variabile e fluida della utenza

stradale e che gli siano, quindi, forniti, entro un ragionevole lasso

di tempo, i dati fondamentali necessari alla identificazione della

infrazione addebitatagli, dati che, appunto, il verbale notificato deve

contenere.

Ed è altresì da ricordare che il termine di notificazione

originariamente previsto dalla norma impugnata in trenta giorni

dall'accertamento dell'infrazione, è stato attualmente portato a

novanta giorni, per effetto dell'art. 12 della legge 14 febbraio 1974,

n. 62. Ciò rende ancor meno valide le argomentazioni addotte

nell'ordinanza a sostegno della censura, essendo ovvio che la proroga

del termine attenua, sia pure indirettamente, la portata della

differenziazione di disciplina assunta dal giudice a quo a base della

censura.

L'ordinanza del pretore di Donnaz del 15 ottobre 1973 prospetta un

ulteriore aspetto di illegittimità dell'art. 143 del codice stradale,

per quanto riguarda la presunta disparità di trattamento che sarebbe

ivi da ravvisare, in funzione del sistema preclusivo dell'azione penale

come sopra indicato, con particolare riferimento alla differenza di

disciplina che verrebbe ad istituirsi fra ipotesi di reato, quali

sarebbero la contravvenzione punita dall'art. 132 del codice stradale

per chi guida in stato di ebbrezza (che ricade sotto la sanzione di

improcedibilità prevista dalla norma impugnata) a differenza della

contravvenzione per ubriachezza manifesta, prevista dall'art. 688 del

codice penale.

Ma, anche a questo riguardo, è da osservare che non sussiste la

pretesa identità delle situazioni giuridiche diversamente regolate dal

legislatore.

È, invero, pacifico in dottrina e in giurisprudenza che gli

elementi che concorrono a configurare le contravvenzioni predette,

differiscono sostanzialmente, in quanto la violazione dell'art. 132 del

codice stradale è prevista a tutela del bene giuridico della sicurezza

della circolazione e sussiste appena si verifichi uno stato di

ebbrezza, anche non alcolica, che sia comunque tale da incidere sulla

prontezza dei riflessi indispensabile per la guida, mentre la

contravvenzione di cui all'art. 688 c.p. pur essendo della stessa

indole, è peraltro intesa a tutelare il diverso bene della sicurezza

sociale contro la piaga dell'alcolismo, e si concreta in un diverso

stato del soggetto, che deve essere necessariamente colto in luogo

pubblico o aperto al pubblico in stato di manifesta ebrietà, cioè di

anormalità psichica percepibile da chiunque e rilevabile ictu oculi.

Queste differenze sostanziali, che hanno fra l'altro condotto la

giurisprudenza ordinaria ad ammettere il concorso formale dei due reati

in esame, danno sufficiente ragione della differenziazione della

disciplina adottata dal legislatore, il quale, ritenendo di estendere

alla contravvenzione dell'art. 132 del codice stradale la efficacia

della condizione di procedibilità prevista dall'art. 143 dello stesso

codice, ha posto in essere una disciplina differenziata rispetto alla

diversa contravvenzione di cui all'art. 688 c.p. seguendo un razionale

criterio di politica legislativa penale, che rientra come tale nella

sfera della sua discrezionalità e va pertanto esente da censura in

relazione all'art. 3 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

degli artt. 140, 141 e 143 del decreto del Presidente della Repubblica

15 giugno 1959, n. 393 (testo unico delle norme sulla circolazione

stradale), sollevate con le ordinanze di cui in epigrafe, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:186 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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