[1]Il notaio, col cui intervento si aprano o si depositino testamenti, ne' quali in modo diretto od indiretto si fondino istituti aventi carattere di pubblica beneficenza, o si contengano disposizioni concernenti le fondazioni di cui alla lettera b dell'art. 2 della presente legge, o col cui intervento si stipulino atti tra vivi, concernenti simili fondazioni e disposizioni, e' obbligato, nei trenta giorni dall'apertura o stipulazione, a farne denunzia al sindaco.

[2]Il contravventore e' punito con penalita' pecuniaria da 10 a 50 lire.

[3]Il sindaco deve trasmettere alla congregazione di carita' la copia della ricevuta denunzia.

[4]Gli uffici del registro debbono, di volta in volta che ne vengano a notizia, trasmettere all'intendente di finanza un elenco delle liberalita' di cui sopra.

[5]L'intendente ne deve dare ogni mese comunicazione al prefetto.

[6]La congregazione di carita' appena abbia ricevuto la denuncia delle donazioni o dei lasciti aventi per iscopo la pubblica beneficenza, deve fare gli atti conservatorii occorrenti e promuovere, ove ne sia il caso, il riconoscimento legale dell'ente.

Testo vigente dal 22 luglio 1890

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urn:nir:stato:legge:1890-07-17;6972~art84 · fonte del testo

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