Art. 83
[1]L'azione popolare deve, qualunque sia il giudice competente, esser fatta valere col ministero di procuratore, ed essere sempre spiegata in contraddittorio del prefetto e della legittima rappresentanza dell'ente a cui si riferisca, e non puo' essere introdotta se non per le materie che abbiano fatto oggetto di ricorso notificato al prefetto 30 giorni innanzi.
[2]L'introduzione dell'azione deve essere preceduta da un deposito di 100 lire, che l'autorita' giudiziaria puo' ordinare sia portato fino a 500, sotto pena di perenzione della lite.
[3]Tale deposito nel caso di totale rigetto della domanda e' devoluto all'ente, ma col privilegio della parte vittoriosa pel rimborso delle spese giudiziali.
[4]L'ammissione al gratuito patrocinio non dispensa dal deposito.
[5]Non sono necessari ne' il ricorso ne' il deposito per le materie di cui al n. 1, e basta il solo deposito per le materie di cui al n. 3 della lettera b dell'articolo precedente.
Testo vigente dal 22 luglio 1890
