[1]Il notaio che interviene per la stipulazione di atti tra vivi ovvero per la pubblicazione di testamenti, con i quali si dispongono fondazioni o si fanno donazioni o lasciti in favore di enti da istituire, e' obbligato a farne denunzia al prefetto entro trenta giorni.

[2]La denunzia deve contenere gli estremi essenziali dell'atto, il testo letterale concernente la liberalita', la indicazione degli eredi e della loro residenza.

[3]Il prefetto e' autorizzato a promuovere, nei modi e nei casi stabiliti dalla legge, gli atti conservativi che reputa necessari per l'esecuzione della disposizione sia nei confronti degli eredi, sia nei confronti dei terzi.

[4]Puo' anche chiedere al tribunale, in caso di urgenza o di necessita', la nomina di un amministratore provvisorio dei beni. Il tribunale provvede con decreto in camera di consiglio.

Testo vigente dal 17 aprile 1942

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318~art3 · fonte del testo

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