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[1]Contro i provvedimenti definitivi emanati dal Governo, le rappresentanze degli istituti pubblici di beneficenza, o i componenti di esse, quando siano disciolte, o coloro che, mediante contribuzioni volontarie, concorrono a mantenerle, o chiunque altro vi abbia interesse, ove non abbiano presentato ricorso al Re in sede amministrativa, possono produrre ricorso alla quarta sezione del consiglio di Stato per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge ai termini dell'art. 24 della legge del 2 giugno 1889.

[2]Con deliberazione presa dalla maggioranza dei suoi come ponenti, possono pure produrre ricorso, a norma e per gli effetti di che nella prima parte di questo articolo, il consiglio provinciale per gli istituti di beneficenza concernenti l'intera provincia, o piu' del terzo dei comuni che la compongono, ed il consiglio comunale per gli istituti a beneficio degli abitanti del comune o di una parte di esso.

[3]Ove trattisi di provvedimenti definitivi diretti ad ordinare il concentramento, il raggruppamento o la trasformazione degli istituti, ovvero la revisione dei loro statuti, il ricorso alla quarta sezione del consiglio di Stato puo' estendersi anche al merito, a mente dell'art. 25 della detta legge.

[4]Il ricorso diretto contro il provvedimento definitivo che abbia ordinato il concentramento, il raggruppamento o la trasformazione degli istituti, ovvero la revisione dei loro statuti o regolamenti, ha effetto sospensivo; ma i termini per la produzione e discussione del ricorso sono ridotti alla meta'.

Testo in vigore dal 22 luglio 1890 al 23 gennaio 1924

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urn:nir:stato:legge:1890-07-17;6972~art81 · fonte del testo

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