[1]Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono ammesse di diritto al patrocinio gratuito quando concorra a loro favore la condizione preveduta dal n. 2 dell'art. 9 del regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2627. E' derogato all'art. 1 dell'allegato D alla legge del 19 luglio 1880, n. 5536. 3 4

[2]Con autorizzazione della giunta provinciale amministrativa puo' essere aggiunto al difensore officioso un altro difensore.

[3]((Il prefetto puo' intervenire in tutti i giudizi nei quali sia interessata la pubblica beneficenza, in qualunque stato e grado si trovino, ed agire anche con qualsiasi mezzo di impugnativa contro le sentenze gia' pronunciate in tale materia)).

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841

3

con decorrenza dal 1 luglio 1924

Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924. Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

Decreto 11 febbraio 1924

4

con decorrenza dal 1 marzo 1924

Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

Testo vigente dal 23 ottobre 1954

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 34/1982

    Questione infondata
    11 febbraio 1982

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 76, 77, comma primo, 117, 118 e 38 della Costituzione con le ordinanze in epigrafe indicate - dell'art. 25, quinto comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, già dichiarato illegittimo con la sentenza n. 173 del 1981. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nell…

    Art. 38 cost. · Art. 25 Sulle Opere Pie · Art. 1 Sulle Opere Pie · Art. 38 Sulle Opere Pie

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 ottobre 1954

Confronto con la versione in vigore dal 5 marzo 1924 al 23 ottobre 1954. 4 parole tolte, 3 parole aggiunte.

Il tolto: Ministro dell'interno aggiunto: prefetto puo' intervenire in tutti i giudizi nei quali sia interessata la pubblica beneficenza, in tolto: qualsiasi aggiunto: qualunque stato e grado si trovino, ed agire anche con qualsiasi mezzo di impugnativa contro le sentenze gia' tolto: pronunziate aggiunto: pronunciate in tale materia.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1890-07-17;6972~art25 · fonte del testo

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