[1]Testo unico-art. 29. (Ricorso)

[2]Avverso i provvedimenti adottati dall'amministrazione del Fondo di previdenza nelle materie previste dal presente testo unico e' ammesso ricorso al consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, per motivi di legittimita', da parte di chi vi abbia interesse. Il ricorso deve essere presentato, nel termine di trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando lo interessato ne abbia avuto piena conoscenza, direttamente o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'organo cui e' diretto o all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato. Nel caso di presentazione diretta, l'ufficio ne rilascia ricevuta. Quando il ricorso e' inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione. La comunicazione dei provvedimenti soggetti a ricorso ai sensi del presente articolo deve recare l'indicazione del termine e dell'organo cui il ricorso deve essere presentato. Il provvedimento di decisione del consiglio di amministrazione ha carattere definitivo. Si applica la disposizione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.4

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

4

La Corte Costituzionale, con sentenza 30 novembre-11 dicembre 1989, n. 530 (in G.U. 1a s.s. 13/12/1989, n. 50) ha dichiarato "ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 29 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, nella parte in cui non prevede l'esperibilita' del ricorso alla Corte dei Conti anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo".

Testo vigente dal 14 dicembre 1989

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 530/1989

    Ha colpito questo articolo
    11 dicembre 1989

    In conseguenza della pronuncia di parziale incostituzionalità dell'art. 24, L.n. 22 del 1942, va dichiarata - ai sensi dell'art. 27, L. 11 marzo 1953 n. 87 - l'illegittimità costituzionale dell'art. 29, d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032, nella parte in cui non prevede l'esperimento del ricorso alla Corte dei conti anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo.

    Art. 24 Istituzione di un Ente nazionale fascista di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali · Art. 29 Testo unico prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 dicembre 1989

Confronto con la versione in vigore dal 15 marzo 1974 al 14 dicembre 1989.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 30 novembre-11 dicembre 1989, n. 530 (in G.U. 1a s.s. 13/12/1989, n. 50) ha dichiarato "ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 29 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, nella parte in cui non prevede l'esperibilita' del ricorso alla Corte dei Conti anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1032~art29 · fonte del testo

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