Art. 58
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[1]Quando non avvenga il concentramento ordinato dai precedenti articoli 56 e 57, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza debbono essere riunite per gruppi dipendenti da una o piu' amministrazioni, secondo l'affinita' degli scopi rispettivi.
[2]Il raggruppamento e' promosso d'ufficio dal Prefetto o dal Sottoprefetto, il quale, tenuto conto delle speciali disposizioni delle tavole di fondazione, propone altresi', per gli enti raggruppandi, un regolamento organico, affidando, in base a questo, la gestione unica degli enti stessi ad un Consiglio di amministrazione, incaricato di provvedere alla esecuzione di tutti gli obblighi speciali dei singoli statuti.
[3]Il raggruppamento ed il relativo regolamento organico sono approvati con decreto Reale, contro il quale e' ammesso, senza effetto sospensivo, il ricorso solo per quanto riguarda la classificazione per affinita' di scopi.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841
3con decorrenza dal 1 luglio 1924
Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924. Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".
Decreto 11 febbraio 1924
4con decorrenza dal 1 marzo 1924
Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".
Testo in vigore dal 5 marzo 1924 al 16 luglio 1926
