Art. 58
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[1]((Quando non avvenga il concentramento ordinato dai precedenti articoli 56 e 57, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza debbono essere riunite per gruppi dipendenti da una o piu' amministrazioni, secondo l'affinita' degli scopi rispettivi.
[2]Il raggruppamento e' promosso d'ufficio dal Prefetto o dal Sottoprefetto, il quale, tenuto conto delle speciali disposizioni delle tavole di fondazione, propone altresi', per gli enti raggruppandi, un regolamento organico, affidando, in base a questo, la gestione unica degli enti stessi ad un Consiglio di amministrazione, incaricato di provvedere alla esecuzione di tutti gli obblighi speciali dei singoli statuti.
[3]Il raggruppamento ed il relativo regolamento organico sono approvati con decreto Reale, contro il quale e' ammesso, senza effetto sospensivo, il ricorso solo per quanto riguarda la classificazione per affinita' di scopi.
[4]Le istituzioni che abbiano fini identici possono anche, con la stessa procedura, essere fuse in un solo Ente)). 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841
3con decorrenza dal 1 luglio 1924
Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924. Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".
Testo in vigore dal 23 gennaio 1924 al 5 marzo 1924
