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[1]Perde la cittadinanza:
[2]1° chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza;
[3]2° chi, avendo acquistata senza concorso di volonta' propria una cittadinanza straniera, dichiari di rinunziare alla cittadinanza italiana, e stabilisca o abbia stabilito all'estero la propria residenza.
[4]Puo' il Governo nei casi indicati ai nn. 1 e 2 dispensare dalla condizione del trasferimento della residenza all'estero.
[5]3° chi, avendo accettato impiego da un Governo estero od essendo entrato al servizio militare di potenza estera, vi persista nonostante l'intimazione del Governo italiano di abbandonare entro un termine fissato l'impiego o il servizio.
[7]3
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 31 gennaio 1926, n. 108
3La L. 31 gennaio 1926, n. 108 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Oltre che nei casi indicati nell'alt. 8 della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza si perde dal cittadino, che commette o concorra, a commettere all'estero un fatto, diretto a turbare l'ordine pubblico nel Regno, o da cui possa derivare danno agli interessi italiani o diminuzione del buon nome o del prestigio dell'Italia, anche se il fatto non costituisca reato".
Corte Costituzionale
8La Corte Costituzionale con sentenza del 11 - 19 ottobre 1988, n. 974 (in G.U. 1a s.s. 26/10/1988, n. 43) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. [...] 8, ultimo comma, della l. 13 giugno 1912, n. 555 ("Sulla cittadinanza italiana"), nella parte in cui non prevedono che siano esentati dall'obbligo del servizio militare coloro che abbiano perduto la cittadinanza italiana a seguito dell'acquisto di quella di un altro Stato nel quale abbiano gia' prestato servizio militare".
Corte Costituzionale
10La Corte Costituzionale con sentenza del 4 - 17 giugno 1992, n. 278 (in G.U. 1a s.s. 24/06/1992, n. 27) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. [...] 8, ultimo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui non prevedono che siano esentati dagli obblighi di leva coloro che abbiano perduto la cittadinanza italiana a seguito dell'acquisto di quella di un altro Stato nel quale siano tenuti a prestare il servizio militare".
Testo in vigore dal 25 giugno 1992 al 16 agosto 1992
