Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 109/1988

    Questione infondata
    26 gennaio 1988

    La perdita della cittadinanza italiana prevista dal n. 1 dell'art. 8 della legge 13 giugno 1912 n. 555 - sotto cui va contemplato il caso all'esame del giudice a quo - attiene al soggetto che, cittadino italiano fin dalla nascita, acquista in seguito, spontaneamente, una cittadinanza straniera e stabilisce la propria residenza all'estero, mentre la perdita della cittadi- nanza per rinunzia, contemplata dall'art. 7 della legge citata, ha esclusivo riguardo al soggetto che sin dalla nascita gode di un duplice 'status civitatis': italiano 'iure sanguinis' e stra- niero 'iure solì; sicche` la obiettiva diversita` delle situazioni giustifica il differente trattamento previsto circa gli obblighi militari, pur essendo auspicabile un'organica revisione legisla- tiva della materia, che tenga conto dell'evoluzione dei rapporti e degli scambi che ha favorito sempre piu` la liberta` di stabili- mento in paesi stranieri. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 8, comma secondo, della Legge 13 giugno 1912 n. 555, in riferimento all'art. 3 Cost.).

    Art. 3 cost. · Art. 151 c.p. · Art. 8 Sulla cittadinanza italiana · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

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  • Ordinanza n. 86/1967

    Questione infondata
    3 luglio 1967

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata con l'ordinanza in epigrafe indicata ed ordina il rinvio degli atti al Tribunale militare territoriale di Padova. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1967. GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO - NICOLA…

    Art. 52 cost. · Art. 8 Sulla cittadinanza italiana · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 29 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

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  • Sentenza n. 53/1967

    Questione infondata
    24 aprile 1967

    Il primo comma dell'art. 52 della Costituzione, nel proclamare che la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino, fa un'affermazione di altissimo significato morale e giuridico, che colloca quel dovere al di sopra di tutti gli altri e ne esclude la soppressione per mezzo di una legge. In quanto "sacro" detto dovere si collega intimamente ed indissolubilmente all'appartenenza alla comunità nazionale, identificata nella Repubblica italiana (e perciò alla cittadinanza), in modo da trascendere e superare l'obbligo del servizio militare, che rispetto ad esso ha una propria autonomia concettuale ed istituzionale e che, contemplato nel secondo comma dello stesso articolo, limitatamente a quanto attiene alla sua obbligatorietà "nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge, non è tale da poter essere imposto, appunto, con una legge, quando non siano violati altri precetti costituzionali, anche a soggetti non cittadini italiani, in vista di interessi che il legislatore consideri meritevoli di tutela. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, secondo comma, legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza italiana, e dell'art. 1, lett. b, d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 (in base ai quali, in taluni casi da essi considerati, persone che abbiano perduto la cittadinanza italiana sono nondimeno tenuti a prestare il servizio militare), in riferimento all'art. 52 della Costituzione.

    Art. 52 cost. · Art. 8 Sulla cittadinanza italiana · Art. 1 Sulla cittadinanza italiana

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 maggio 2001

Confronto con la versione in vigore dal 16 agosto 1992 al 26 maggio 2001.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza del 7 - 15 maggio 2001, n. 131 (in G.U. 1a s.s. 23/05/2001, n. 20) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. [...] 8, ultimo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui non prevedono che siano esentati dagli obblighi di leva coloro che abbiano perduto la cittadinanza italiana a seguito dell'acquisto di quella di altro Stato, a norma dell'art. 8, primo comma, numero 1), della legge n. 555 del 1912".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1912-06-13;555~art8 · fonte del testo

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