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[1]Perde la cittadinanza:
[2]1° chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza;
[3]2° chi, avendo acquistata senza concorso di volonta' propria una cittadinanza straniera, dichiari di rinunziare alla cittadinanza italiana, e stabilisca o abbia stabilito all'estero la propria residenza.
[4]Puo' il Governo nei casi indicati ai nn. 1 e 2 dispensare dalla condizione del trasferimento della residenza all'estero.
[5]3° chi, avendo accettato impiego da un Governo estero od essendo entrato al servizio militare di potenza estera, vi persista nonostante l'intimazione del Governo italiano di abbandonare entro un termine fissato l'impiego o il servizio.
[6]La perdita della cittadinanza nei casi preveduti da questo articolo non esime dagli obblighi del servizio militare, salve le facilitazioni concesse dalle leggi speciali.
Testo in vigore dal 30 giugno 1912 al 19 febbraio 1926
