Art. 111
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[1]E' punito con la sospensione:
[2]Da uno a sei mesi il notaro: Che e' recidivo nella contravvenzione al prescritto dell'articolo 27; Che ha contravvenuto alle disposizioni degli articoli 45, 46, 47 e 48; Che non ha conservato, per negligenza, gli atti da lui ricevuti o presso lui depositati; Che non ha tenuto i repertori prescritti dall'art. 53, oppure che li ha posti in uso senza le forme prescritte dall'art. 54; Che e' recidivo nelle contravvenzioni al prescritto dei numeri 1, 8, 10 e 11 dell'art. 43.
[3]Dai sei mesi ad un anno il notaro che contravviene al prescritto degli articoli 24, 26, 40, 41 e 42.
[4]La sospensione produce, oltre la decadenza dalla qualita' di membro del Consiglio, la privazione del diritto di eleggibilita' anche per un biennio dopo cessata la sospensione medesima, e per quattro anni la seconda volta.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1875 al 16 dicembre 2009
