Art. 53
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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3 versioni dal 1875
Confronto con la versione in vigore dal 1 maggio 1879 al 16 dicembre 2009. 321 parole tolte, 20 parole aggiunte in 12 capoversi.
tolto: Il notaro deve tenere due repertori a colonna, uno per gli atti tra vivi e l'altro per gli atti di ultima volonta', ed in essi deve prendere nota giornalmente, senza spazio in bianco od interlinee, e per ordine di numero, di tutti gli atti ricevuti, compresi quelli rilasciati in originale, non che delle autenticazioni da esso apposte agli atti privati, e dei protesti cambiari.
tolto: Il repertorio degli atti tra i vivi per ciascun articolo conterra':
tolto: 1. Il numero progressivo;
tolto: 2. La data dell'atto con l'indicazione del luogo in cui fu ricevuto e della sua natura;
tolto: 3. Il nome e cognome, il domicilio o la residenza delle parti;
tolto: 4. L'indicazione sommaria dei beni e delle cose che formarono oggetto dell'atto e del loro prezzo o valore, e, quando si tratti di beni immobili, l'indicazione della loro situazione;
tolto: 5. La nota della seguita registrazione dell'atto.
tolto: La serie progressiva dei numeri degli atti dei repertori prescritta da questo e dal precedente articolo vien continuata fino al giorno in cui il notaro avra' cessato dall'esercizio delle sue funzioni nel distretto in cui e' inscritto; e cambiando residenza in un altro distretto, il notaro dovra' incominciare nuova numerazione.
tolto: Nel repertorio degli atti di ultima volonta' si noteranno solamente le cose contenute nei primi tre numeri.
tolto: Nel caso di passaggio di un atto dal repertorio speciale degli atti di ultima volonta' a quello generale degli atti notarili, si notera' in quest'ultimo il numero che l'atto aveva nel primo repertorio, e viceversa in questo il numero che l'atto prende nel repertorio generale degli atti notatili.
tolto: Il notaro deve inoltre firmare ogni foglio dei repertori e corredarli di un indice alfabetico dei nomi e cognomi delle parti desunti dai medesimi.
tolto: Se il testamento per atto pubblico e' ricevuto da due notari, sono tenuti ambedue a prenderne nota nel rispettivo repertorio, ma si conservera' da quel notaro destinato dal testatore, ed in mancanza di dichiarazione, dal piu' anziano in ufficio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1875-07-25;2786~art53 · fonte del testo
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