Art. 27
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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3 versioni dal 1875
Confronto con la versione in vigore dal 1 maggio 1879 al 16 dicembre 2009. 237 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Per l'osservanza dell'obbligo della residenza, il notaro nel comune o nella frazione di comune assegnatagli deve tenere permanente dimora e studio aperto col deposito degli atti, rogiti e repertori notarili.
tolto: Non puo' il notaro assentarsi dal luogo di sua residenza, per piu' di cinque giorni in ciascun bimestre, quando nel comune o frazione non vi sia che un solo notaro, e per piu' di dieci giorni, se vi sia altro notaro, salvo per ragione di pubblico servizio o per adempiere ai suoi obblighi presso l'ufficio del Registro od altri pubblici uffici.
tolto: Volendo assentarsi per un tempo maggiore, deve ottenerne il permesso dal presidente del Consiglio notarile, che glielo puo' concedere per un termine non eccedente un mese. Pei congedi da uno a tre mesi la facolta' di concederli spetta al Consiglio notarile. Per un termine piu' lungo, il permesso non puo' essere concesso che dal presidente della Corte d'appello, sentito sempre il parere del Consiglio notarile.
tolto: Durante i termini dell'ottenuto permesso, il notaro che si trova fuori del luogo della residenza non puo' esercitare le sue funzioni, se non ne abbia espressa autorizzazione nella concessione del permesso.
tolto: Nei luoghi dove non esiste altro notaro, il Consiglio notarile, per supplire al notaro assente per piu' di cinque giorni a causa di pubblico servizio, o munito di regolare permesso, deleghera' un notaro vicino a compierne in tutto od in parte le funzioni, preferendo quello proposto dallo stesso notaro assente.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1875-07-25;2786~art27 · fonte del testo
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