Art. 46
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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3 versioni dal 1875
Confronto con la versione in vigore dal 1 maggio 1879 al 16 dicembre 2009. 147 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Qualora il notaro non conosca la lingua straniera, l'atto potra' tuttavia essere ricevuto coll'intervento di un interprete che sara' scelto dalle parti.
tolto: L'interprete deve avere i requisiti necessari per essere testimonio, e non puo' essere scelto fra i testimoni ed i fidefacienti. Egli deve prestare giuramento davanti al notaro di fedelmente adempiere il suo ufficio, e di cio' sara' fatta menzione nell'atto.
tolto: Se le parti non sanno o non possono sottoscrivere, due dei testimoni presenti all'atto dovranno conoscere la lingua straniera. Se sanno e possono sottoscrivere, bastera' che uno solo dei testimoni, oltre l'interprete, conosca la lingua straniera.
tolto: L'atto sara' scritto in lingua italiana, ma di fronte all'originale dovra' porsi anche la traduzione nella lingua straniera da farsi dall'interprete, e l'uno e l'altra saranno sottoscritti, come e' detto nell'articolo 43. L'interprete pure dovra' sottoscrivere alla fine e nel margine di ogni foglio tanto l'originale come la traduzione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1875-07-25;2786~art46 · fonte del testo
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