Art. 24
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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3 versioni dal 1875
Confronto con la versione in vigore dal 1 maggio 1879 al 16 dicembre 2009. 174 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Il notaro e' obbligato a prestare il suo ministero ogni volta che ne e' richiesto.
tolto: Egli deve ricusarlo: Se l'atto e' espressamente proibito dalla legge o manifestamente contrario al buon costume pubblico; Se vi intervengono come parti la sua moglie, i suoi parenti od affini in linea retta in qualunque grado, ed in linea collaterale fino al terzo grado inclusivamente, ancorche' v'intervengano come procuratori, tutori od amministratori; Se l'atto contiene disposizioni che interessino lui stesso, la moglie sua, o alcuno dei suoi parenti od affini nei gradi anzidetti, o persone delle quali egli sia procuratore generale o speciale per l'atto da stipularsi, salvo che la disposizione si trovi in testamento segreto non inscritto dal notaro o da persona in questo numero menzionata ed a lui consegnato sigillato dal testatore.
tolto: Le disposizioni contenute nei numeri 2 e 3 non sono applicabili ai casi d'incanto per asta pubblica.
tolto: Il notaro puo' ricusare il suo ministero, se le parti non gli anticipano l'importare delle tasse, degli onorari e delle spese dell'atto, salvo che si tratti di testamenti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1875-07-25;2786~art24 · fonte del testo
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