Art. 43
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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3 versioni dal 1875
Confronto con la versione in vigore dal 1 maggio 1879 al 16 dicembre 2009. 442 parole tolte, 20 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: L'atto notarile e' intitolato in nome del Re, colla formola prescritta dalla legge.
tolto: Esso deve contenere: L'indicazione in lettere per disteso dell'anno, del mese, del giorno, del comune e della casa in cui l'atto e' ricevuto, e, per gli atti d'ultima volonta', anche dell'ora; Il nome, cognome, l'indicazione della residenza del notaro e del Consiglio notarile presso cui e' iscritto; Il nome, cognome, la paternita', il luogo di nascita, il domicilio o la residenza e la condizione delle parti, dei testimoni e dei fidefacienti.
tolto: Se le parti o alcuna di esse intervengono all'atto per mezzo di procuratore, le precedenti indicazioni si osserveranno, non solo aspetto ad esse, ma ben anche rispetto al mandatario. La procura spedita in originale deve rimanere annessa all'atto medesimo, se gia' non si trovi negli atti del notaro rogante; La dichiarazione di conoscenza delle parti o personale del notaro o per mezzo di fidefacienti; L'indicazione almeno per la prima volta in lettere per disteso delle date, delle somme e delle quantita' delle cose che formano oggetto dell'obbligazione, liberazione o disposizione; La designazione precisa delle cose che formano oggetto della convenzione o disposizione, in modo da non potersi scambiare con altre.
tolto: Quando l'atto riguarda beni immobili, questi saranno designati, per quanto sia possibile, coll'indicazione della loro natura, del comune in cui si trovano, del numero del catasto delle mappe censuarie, dove esistono, e dei loro confini, in modo da accertare la identita' degli immobili stessi; L'indicazione dei titoli e delle scritture che si inseriscono nell'atto; La menzione che dell'atto, della delegazione per le sottoscrizioni nel caso contemplato dal seguente N. 11, delle scritture, dei titoli inserti nel medesimo fu data lettura alle parti in presenza dei testimoni.
tolto: La lettura delle scritture e dei titoli inserti puo' essere ommessa per espressa dichiarazione delle parti, della quale si fara' menzione; La menzione che l'atto e' stato scritto dal notaro o da persona di sua fiducia, coll'indicazione dei fogli di cui consta e delle pagine scritte; La sottoscrizione delle parti, dei fidefacienti, dell'interprete, dei testimoni e del notaro.
tolto: Se alcuna delle parti o alcuno dei fidefacienti non sapesse o non potesse sottoscrivere, deve dichiarare la causa che glie lo impedisce, ed il notaro deve far menzione di questa dichiarazione prima della menzione indicata nel N. 8; Negli atti contenuti in piu' fogli, eccettuato quello contenente le sottoscrizioni finali, la sottoscrizione in margine di ciascun foglio delle parti, dell'interprete, dei testimoni e del notaro.
tolto: Se le parti intervenute che sappiano e possano sottoscrivere eccedono il numero di sei, invece delle sottoscrizioni loro si potra' apporre in margine di ciascun foglio la sottoscrizione di alcune di esse, delegate dalle parti rappresentanti i diversi interessi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1875-07-25;2786~art43 · fonte del testo
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