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[1]Sono altresi' deferite esclusivamente alla cognizione delle sezioni di Cassazione istituite in Roma le sentenze in grado di appello sulla questione se sia competente l'autorita' giudiziaria o l'autorita' amministrativa.
[2]Anche in questo caso la decisione e' presa a sezioni unite, e costituisce giudicato irrevocabile sulla competenza, osservate nel resto le disposizioni del Codice di procedura civile.
[3]Se nel ricorso contro la sentenza pronunziata in grado d'appello si contengono altri motivi oltre quello sulla competenza, giudichera' dei medesimi la Corte di cassazione competente, dopo che le sezioni unite della Cassazione di Roma avranno pronunciato sulla questione di competenza.
Testo in vigore dal 7 aprile 1877 al 13 novembre 1919
