[1]Appartiene esclusivamente alle sezioni di Cassazione istituite in Roma:
[2]1° Giudicare sulla competenza dell'autorita' giudiziaria ogniqualvolta la pubblica Amministrazione usi del mezzo straordinario indicato negli articoli precedenti;
[3]2° Regolare la competenza tra l'autorita' giudiziaria e l'autorita' amministrativa quando l'una o l'altra siansi dichiarate incompetenti;
[4]3° Giudicare dei conflitti di giurisdizione positivi o negativi fra i tribunali ordinari ed altre giurisdizioni speciali, non che della nullita' delle sentenze di queste giurisdizioni per incompetenza od eccesso di potere.
[5]Sopra ricorso documentato, alle sezioni medesime diretto dalla parte piu' diligente, la Corte procede in via d'urgenza, osservate le norme stabilite per i regolamenti di competenza dagli articoli 110 e seguenti del Codice di procedura civile. La discussione e' contraddittoria e pubblica. La decisione e' presa a sezioni unite e costituisce sulla competenza giudicato irrevocabile.
Testo vigente dal 7 aprile 1877
