[1]Sono abrogati l'art. 10, n. 1, della legge sul Consiglio di Stato, e l'art. 13 della legge sul Contenzioso amministrativo, allegato E, alla legge 20 marzo 1865, nonche' la legge sui conflitti del 20 novembre 1859, n. 3780, ed ogni altra disposizione sulla materia.
[2]E' del pari abrogato l'art. 43 della legge del 14 agosto 1862, n. 800.
[3]I ricorsi per annullamento, di che nel n. 3 dell'art. 3, devono presentarsi nel temine di giorni novanta dalla notificazione della sentenza.
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Data a San Rossore, addi' 31 marzo 1877.
[6]VITTORIO EMANUELE.
[7]Mancini.
Testo vigente dal 7 aprile 1877
