Corte costituzionale

Sentenza n. 197/1982

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/11/1982 · relatore Livio Paladin

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma

primo, del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234 (Norme di attuazione dello

Statuto Trentino-Alto Adige), promosso con ordinanza 20 dicembre 1979

dal Tribunale di Trento nella procedura per l'omologazione di delibere

modificative dello Statuto della "Cassa rurale di Darzo e Lodrone" Soc.

Coop. a r.l., iscritta al n. 91 del registro ordinanze 1980 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 105 del 16

aprile 1980.

Visti l'atto di costituzione della Regione autonoma Trentino-Alto

Adige e della Cassa rurale di Darzo e Lodrone e l'atto di intervento

del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1982 il giudice relatore

Livio Paladin;

uditi l'avv. Feliciano Benvenuti, per la Regione Trentino-Alto

Adige e per la Cassa Rurale di Darzo e Lodrone e l'avvocato dello Stato

Paolo D'Amico, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1 - Con ordinanza emessa il 20 dicembre 1979, il Tribunale di

Trento ha impugnato - in riferimento agli artt. 4, 5 e 13 della legge

costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 ("Statuto speciale per il

Trentino-Alto Adige"), ed all'art. 116 Cost. - l'art. 3, primo comma,

del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234 (recante "norme di attuazione" del

detto Statuto "in materia di ordinamento delle aziende di credito a

carattere regionale"); e ciò, nella parte in cui tale normativa -

secondo il dispositivo dell'ordinanza stessa - conferisce alla Regione

"poteri di vigilanza e di controllo su enti ed aziende di credito".

Il giudice a quo svolge innanzitutto un diffuso esame del sistema

dei controlli legislativamente prescritti nei confronti delle aziende

di credito in genere nonché - in particolare -delle casse rurali ed

artigiane, sia sul piano nazionale (art. 5 del r.d. l. 12 marzo 1936,

n. 375; art. 2 del d. leg. 17 luglio 1947, n. 691; art. 8 del r.d. 26

agosto 1937, n. 1706), sia nell'ambito della Regione interessata (art.

5, n. 4, l. cost. n. 5 del 1948; d.P.R. 15 novembre 1952, n. 2592; art.

1, primo ed ultimo comma, dello stesso d.P.R. n. 234 del 1977). Dal

che l'ordinanza di rimessione desume che la generale riserva allo Stato

della disciplina dell'attività di raccolta del risparmio e di

esercizio del credito e, specificamente, l'attribuzione alla Banca

d'Italia della vigilanza e del controllo sulle casse predette debbano

trovare applicazione anche nei confronti delle casse del Trentinc-Alto

Adige.

Le potestà normative ed amministrative, attribuite alla Regione in

materia di "ordinamento" delle aziende di credito a carattere regionale

(secondo il relativo Statuto speciale), riguarderebbero la sola

"organizzazione interna" di tali istituti ed entro il solo "termine

delle leggi dello Stato", nel rispetto delle competenze ivi fissate.

Viceversa l'art. 3 del d.P.R. n. 234 del 1977 - statuendo che spetta

alla Regione di adottare i provvedimenti riguardanti gli enti e le

aziende di credito a carattere regionale, che abbiano ad oggetto: "a)

la istituzione, l'autorizzazione alla costituzione e alla fusione"; d)

"l'approvazione delle modifiche statutarie" (senza esclusione di quelle

attinenti a profili funzionali) - eccederebbe la materia stessa ed il

"limite delle leggi dello Stato", in quanto conferirebbe alla Regione

potestà riservate alla Banca d'Italia.

2. - Nel giudizio innanzi alla Corte, si sono costituite la Regione

Trentino-Alto Adige e la Cassa rurale di Darzo e Lodrone, le quali

hanno negato - con identiche argomentazioni - la fondatezza della

questione sollevata. Nelle rispettive memorie si sostiene, infatti, che

la competenza spettante alla Regione in tema di ordinamento delle

aziende di credito a carattere regionale non sarebbe limitata alla

semplice organizzazione delle aziende stesse; ma si estenderebbe al

"momento soggettivo" di quell'attività di raccolta del risparmio e di

esercizio del credito, la riserva della cui disciplina allo Stato (del

resto confermata dall'art. 1 del d.P.R. n. 234 del 1977) avrebbe

attinenza ai soli "limiti esterni e obiettivi che gli organi di

controllo statale possono imporre a tutela del risparmio e del credito

in generale".

La norma impugnata, prevedendo la competenza della Regione in

ordine alla approvazione delle modifiche statutarie degli enti di

credito (pur senza escludere quelle relative alla regolamentazione

della raccolta del risparmio, nei profili attinenti alla migliore

organizzazione dei singoli enti o istituti), non farebbe altro che

esplicitare e puntualizzare l'originaria attribuzione contenuta

nell'art. 5 n. 4 dello Statuto di autonomia. E ciò sarebbe stato in

sostanza confermato dalla stessa Banca d'Italia, nella circolare n.

8807 del 21 novembre 1978, indirizzata alle istituzioni creditizie

aventi sede nella provincia di Trento, che in tema di modifiche

statutarie chiariva come l'intervento dell'organo centrale di vigilanza

avesse un carattere di semplice collaborazione".

3. - È intervenuto anche il Presidente del Consiglio dei ministri,

il quale ha osservato - in via pregiudiziale - come l'ordinanza di

rinvio non evidenzi, con la dovuta precisione, se il provvedimento del

quale si contesta la legittimità costituzionale abbia per oggetto

"l'istituzione, l'autorizzazione alla costituzione e alla fusione" (di

cui alla lettera a) ovvero "l'approvazione delle modifiche statutarie"

(di cui alla lettera d) del citato art. 3 del d.P.R. n. 234 del 1977):

per cui verrebbe a "determinarsi non soltanto una obiettiva incertezza

circa i termini della questione di legittimità ma anche e soprattutto

una carenza di valutazione del profilo della rilevanza". Al che si

aggiungerebbe l'indeterminatezza degli stessi parametri costituzionali

richiamati, dal momento che l'ordinanza farebbe riferimento allo

Statuto speciale del 1948, ormai sostituito dal d.P.R. 31 agosto 1972,

n. 670.

Nel merito, anche l'Avvocatura dello Stato ha concluso per

l'infondatezza della questione, con argomentazioni analoghe a quelle

svolte dalle parti costituite. Né risulterebbe -precisa l'Avvocatura -

superato il limite dei principi della legislazione dello Stato, poiché

lo stesso d.P.R. n. 234 del 1977 (all'art. 1, ultimo comma) raccorda

espressamente la competenza "ordinamentale" del Trentino-Alto Adige con

la competenza degli organi statali, "per tutto quanto riguarda la

disciplina della raccolta del risparmio, dell'esercizio del credito

nonché il relativo controllo e vigilanza". Considerato in diritto :

In accoglimento della prima eccezione avanzata dall'Avvocatura

dello Stato, l'impugnativa proposta dal Tribunale di Trento dev'essere

dichiarata inammissibile.

Effettivamente, dal dispositivo dell'ordinanza di rimessione si

ricava soltanto che il giudice a quo ha ritenuto "non manifestamente

infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3,

primo comma d.P.R. 26 marzo 1977 n. 234, per contrasto con gli artt. 4,

5 e 13 legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 5, 116 Cost., nella

parte in cui si conferiscono alla Regione Trentino-Alto Adige poteri di

vigilanza e di controllo su enti ed aziende di credito": senza affatto

chiarire quale parte di quella complessa disciplina dovesse applicarsi

nel caso specifico. Ed anche la motivazione dell'ordinanza stessa, pur

precisando che il problema in esame concerneva l'ordinamento d'una

cassa rurale, non stabilisce in quali termini l'impugnativa fosse

rilevante per la definizione del giudizio in corso.

Al contrario, quella prospettata dal Tribunale di Trento rimane

un'astratta questione di legittimità costituzionale, che ha

congiuntamente per oggetto una serie di poteri attribuiti alla Regione,

tanto in tema di istituzione e di autorizzazione alla costituzione ed

alla fusione delle casse rurali (in base all'art. 3, primo comma, lett.

a) del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234), quanto in tema di approvazione

delle relative modifiche statutarie (in base all'art. 3, primo comma,

lett. d). Né l'ordinanza ha cura di indicare quali fossero le

modifiche da prendere eventualmente in considerazione nella specie,

limitandosi invece a sviluppare un'ampia analisi dei tipi di

approvazione che potrebbero legittimamente spettare alla Regione, in

contrapposizione a quelli che dovrebbero tuttora ricadere nella

competenza della Banca d'Italia.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 3, primo comma, del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234 - in

riferimento agli artt. 4, 5 e 13 della legge cost. 26 febbraio 1948, n.

5, ed all'art. 116 Cost. - sollevata dal Tribunale di Trento con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:197 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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