((I disegni di legge approvati dal consiglio regionale o da quello provinciale sono comunicati al commissario del Governo in Trento, se trattasi della regione o della provincia di Trento, e al commissario del Governo in Bolzano, se trattasi della provincia di Bolzano. I disegni di legge sono promulgati 30 giorni dopo la comunicazione, salvo che il Governo non li rinvii rispettivamente al consiglio regionale od a quello provinciale col rilievo che eccedono le rispettive competenze o contrastano con gli interessi nazionali o con quelli di una delle due province nella regione.)) Ove il Consiglio regionale o quello provinciale li approvi nuovamente a maggioranza assoluta dei suoi componenti sono promulgati, se, entro quindici giorni dalla comunicazione, il Governo non promuove la questione di legittimita' davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito, per contrasto di interessi, davanti alle Camere. In caso di dubbio la Corte decide di chi sia la competenza. Se una legge e' dichiarata urgente dal Consiglio regionale o da quello provinciale a maggioranza assoluta dei componenti rispettivi, la promulgazione e l'entrata, in vigore, se il Governo consente, non sono subordinate ai termini indicati. ((Le leggi regionali e quelle provinciali sono promulgate rispettivamente dal presidente della giunta regionale o dal presidente della giunta provinciale e sono vistate dal commissario del Governo competente.))

Testo vigente dal 20 gennaio 1972

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 gennaio 1972

Confronto con la versione in vigore dal 13 marzo 1948 al 20 gennaio 1972. 24 parole tolte, 49 parole aggiunte.

I disegni di legge approvati dal tolto: Consiglio aggiunto: consiglio regionale o da quello provinciale sono comunicati al tolto: Commissario del Governo nella Regione e promulgati trenta aggiunto: commissario del Governo in Trento, se trattasi della regione o della provincia di Trento, e al commissario del Governo in Bolzano, se trattasi della provincia di Bolzano. I disegni di legge sono promulgati 30 giorni dopo la comunicazione, salvo che il Governo non li rinvii rispettivamente al tolto: Consiglio aggiunto: consiglio regionale od a quello provinciale col rilievo che eccedono le rispettive competenze o contrastano con gli interessi nazionali o con quelli di una delle due tolto: Province nella Regione aggiunto: province nella regione. Ove il Consiglio regionale o quello provinciale li approvi nuovamente a maggioranza assoluta … subordinate ai termini indicati. Le leggi regionali e quelle provinciali sono promulgate rispettivamente dal tolto: Presidente della Giunta aggiunto: presidente della giunta regionale o dal tolto: Presidente della Giunta aggiunto: presidente della giunta provinciale e sono vistate dal tolto: Commissario del Governo nella Regione aggiunto: commissario del Governo competente.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;5~art49 · fonte del testo

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