Il Consiglio regionale e' eletto con sistema proporzionale ed a suffragio universale diretto e segreto, secondo le norme stabilite con legge regionale. ((Il numero dei consiglieri regionali e' di La ripartizione dei seggi tra i collegi si effettua dividendo il numero degli abitanti della regione, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per 70 e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni collegio, sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti.)) Il territorio della Regione e' ripartito nei collegi provinciali di Trento e Bolzano. ((Per l'esercizio del diritto elettorale attivo e' richiesto il requisito della residenza nel territorio regionale per un periodo ininterrotto di quattro anni. L'elettore che abbia maturato il periodo di residenza ininterrotta quadriennale nel territorio della regione e' iscritto, ai fini delle elezioni regionali, nelle liste elettorali del comune della provincia ove ha maturato il maggior periodo di residenza nel quadriennio, oppure, nel caso di periodi di pari durata, nel comune di sua ultima residenza. Per l'elezione dei consigli regionali e provinciali e per quella dei consigli comunali prevista dall'art. 54-ter durante il quadriennio l'elettore esercita il diritto di voto nel comune di precedente residenza.))

Testo vigente dal 20 gennaio 1972

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 gennaio 1972

Confronto con la versione in vigore dal 13 marzo 1948 al 20 gennaio 1972. 42 parole tolte, 137 parole aggiunte.

Il Consiglio regionale e' eletto con sistema proporzionale ed a suffragio universale diretto e segreto, secondo le norme stabilite con legge regionale. Il numero dei consiglieri regionali tolto: e in ragione di uno ogni quindicimila abitanti o frazione superiore a settemila e cinquecento abitanti, calcolati in base alla popolazione risultante dall'ultimo censimento secondo i dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica aggiunto: e' di La ripartizione dei seggi tra i collegi si effettua dividendo il numero degli abitanti della regione, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per 70 e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni collegio, sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti. Il territorio della Regione e' ripartito nei collegi provinciali di Trento e Bolzano. Per l'esercizio del diritto elettorale attivo tolto: puo' essere stabilito aggiunto: e' richiesto il requisito della residenza nel territorio tolto: della Regione aggiunto: regionale per un periodo ininterrotto tolto: non superiore a tre anni aggiunto: di quattro anni. L'elettore che abbia maturato il periodo di residenza ininterrotta quadriennale nel territorio della regione e' iscritto, ai fini delle elezioni regionali, nelle liste elettorali del comune della provincia ove ha maturato il maggior periodo di residenza nel quadriennio, oppure, nel caso di periodi di pari durata, nel comune di sua ultima residenza. Per l'elezione dei consigli regionali e provinciali e per quella dei consigli comunali prevista dall'art. 54-ter durante il quadriennio l'elettore esercita il diritto di voto nel comune di precedente residenza.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;5~art19 · fonte del testo

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