Corte costituzionale

Sentenza n. 8/1967

Questione dichiarata infondata · depositata il 04/02/1967 · relatore Francesco Paolo Bonifacio

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della

Regione Friuli-Venezia Giulia 1 febbraio 1966, riapprovata l'11 marzo

1966, sui "contingenti numerici provvisori del personale regionale",

promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri

notificato il 26 marzo 1966, depositato nella cancelleria della Corte

costituzionale il 1 aprile successivo ed iscritto al n. 6 del Registro

ricorsi 1966.

Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione

Friuli-Venezia Giulia;

udita nell'udienza pubblica del 14 dicembre 1966 la relazione del

Giudice Francesco Paolo Bonifacio;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri, e l'avv. Vezio

Crisafulli, per il Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ricorso notificato il 26 marzo 1966 il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale

dello Stato, ha impugnato, previa deliberazione del Consiglio dei

Ministri, la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 1 febbraio 1966,

n. 77, riapprovata l'11 marzo 1966 col n. 77 bis e relativa ai

contingenti numerici provvisori del personale regionale.

Nel primo articolo della legge si dispone che, in attesa di altra

legge regionale da emanarsi ai sensi del primo comma dell'art. 68 dello

Statuto speciale, la Giunta regionale provvederà, con l'osservanza

della legge regionale 21 novembre 1964, n. 3, al fabbisogno complessivo

di personale degli uffici dell'amministrazione regionale e, sentite le

proposte dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, al

fabbisogno del Consiglio stesso entro i limiti dei contingenti numerici

provvisori previsti nelle allegate tabelle A) e B). Nell'art. 2 sono

contenute le norme relative alla copertura dell'onere finanziario per

l'esercizio in corso e per quelli futuri.

2. - Il ricorrente, dopo aver rilevato che il primo comma dell'art.

67 dello Statuto impone alla Regione di provvedere alla prima

costituzione dei propri uffici di norma con personale comandato dai

Comuni, dalle Provincie e dallo Stato, sostiene che la determinazione

legislativa di un organico, sia pure provvisorio, non accompagnata

dalla specificazione del personale da richiedere in posizione di

comando e del personale da assumere direttamente in via eccezionale e

suppletiva, viola tale norma costituzionale, giacché consente

l'assunzione diretta della maggior parte e perfino della totalità del

personale; viola, altresì, il secondo comma della stessa disposizione

costituzionale, perché sottrae al Consiglio regionale una precisa

attribuzione amministrativa, quella, cioè, di determinare il numero e

le qualifiche del personale statale da richiedere in comando. La

predeterminazione per legge ed in modo indifferenziato degli organici

provvisori toglie al Governo, secondo il ricorrente, la possibilità di

valutare, in sede di controllo di legittimità costituzionale, il

rispetto dei principi statutari ed impedisce alla delegazione della

Corte dei conti la possibilità di accertare, in occasione del

controllo sui singoli provvedimenti amministrativi, se la Regione

faccia legittimo uso del potere di procedere, in via eccezionale, ad

assunzioni dirette.

Altri rilievi muove il ricorrente all'entità del nuovo organico ed

alle qualifiche ivi previste: la netta sproporzione fra il personale

assegnato alle carriere direttiva e di concetto e quello assegnato alle

carriere esecutiva ed ausiliaria sarebbe in netto contrasto con i

principi della funzionalità e del buon andamento dei servizi e,

quindi, con l'art. 97 della Costituzione. Si osserva infine che la

legge, protraendo indefinitamente la situazione di provvisorietà del

personale e la corresponsione a questo di un trattamento economico

differenziato rispetto a quello goduto dal personale dello Stato,

eluderebbe il principio enunciato dall'art. 68, secondo comma, dello

Statuto.

Il ricorrente chiede pertanto che la legge impugnata venga

dichiarata costituzionalmente illegittima.

3. - Nelle deduzioni depositate il 20 aprile 1966 la Regione,

costituitasi in persona del suo Presidente, rappresentato e difeso

dall'avv. Vezio Crisafulli, richiama preliminarmente l'attenzione sulla

circostanza che il ricorso non è stato preceduto da un valido

provvedimento di rinvio, giacché questo fu a suo tempo disposto dalla

Presidenza del Consiglio dei Ministri e non già, come richiedono

l'art. 127 della Costituzione e l'art. 29 dello Statuto, dal Governo

deliberante in Consiglio dei Ministri.

Nel merito la Regione rileva che la direttiva imposta dal primo

comma dell'art. 67 dello Statuto, nei limiti in cui ad essa può dare

esecuzione la Regione, è stata costantemente osservata e che fin dalle

prime assegnazioni di personale comandato la Corte dei conti mise in

evidenza la necessità di contenere le richieste di comando e le

assunzioni entro un preordinato limite numerico: appunto per soddisfare

tale esigenza la Regione, a partire dalla legge 25 giugno 1965, n. 7,

instaurò il sistema di prestabilire rigorosamente il numero e le

qualifiche dei dipendenti. Tale sistema non fu oggetto di alcun rilievo

da parte del Governo, e questo non impugnò neppure la successiva legge

2 marzo 1966 con la quale, a seguito del trasferimento alla Regione

delle funzioni di controllo sugli enti locali, gli organici provvisori

vennero aumentati. La nuova legge non stabilisce un sistema nuovo (essa

si limita, infatti, a sostituire le tabelle precedenti con un'unica

tabella complessiva, aumentando i contingenti di quelle unità che sono

indispensabili in relazione alle funzioni trasferite col D.P.R. n. 1116

del 1965): il primo motivo del ricorso dovrebbe esser perciò

dichiarato inammissibile.

A parte questa pregiudiziale, la Regione osserva che la legge in

esame, lungi dal violare l'art. 67 dello Statuto, si risolve in

un'autolimitazione dei poteri conferiti da tale norma: la precisazione

da parte della legge del personale da assumere in via diretta avrebbe

finito con l'istituzionalizzare l'eccezione, la quale, per rimaner

tale, deve essere valutata caso per caso. La predeterminazione degli

organici complessivi, invece, mentre da un canto non comporta affatto

la possibilità dell'assunzione diretta della totalità o del maggior

numero del personale, dall'altro evita un incontrollabile ed eccessivo

aumento di dipendenti, consente una ragionevole previsione di spesa,

offre la possibilità di calcolare le aliquote da destinare a

determinate categorie e precostituisce un quadro di insieme nell'ambito

del quale l'organo deliberante e la stessa Corte dei conti possono

valutare l'eccezionalità delle assunzioni dirette.

Quanto alla censura secondo la quale la legge sottrarrebbe al

Consiglio regionale una competenza amministrativa ad esso spettante

(art. 67, secondo comma, dello Statuto), la Regione osserva che, se

intesa nel senso che la violazione della norma costituzionale discende

dalla predeterminazione legislativa degli organici, essa è

inammissibile perché il sistema fu già introdotto dalle precedenti

leggi, ed è comunque infondata, perché la legge in esame è

esplicazione della potestà conferita dall'art. 4, n. 1, dello Statuto;

se, invece, si ha riguardo alla mancata distinzione fra personale in

posizione di comando e personale da assumere direttamente, la censura

è del pari infondata perché la legge non implica alcuna menomazione

del Consiglio: il quale è intervenuto una prima volta in sede

legislativa e interverrà poi, nell'ambito dei contingenti prefissati,

tutte le volte in cui sarà necessario deliberare il numero e le

qualifiche dei dipendenti statali dei quali si richiede il comando.

La Regione sostiene, infine, l'inammissibilità dell'ultimo motivo

del ricorso, relativo all'entità del nuovo contingente ed alle

qualifiche del personale: e ciò sia perché tale motivo non fu

enunciato in sede di rinvio della legge, sia perché esso si concreta

in una censura di merito. In linea subordinata si osserva che, come

risulta dallo stesso ricorso, 375 dipendenti del Ministero

dell'agricoltura sono stati trasferiti alla Regione: di fronte a tale

numero non è certamente eccessivo che circa 800 dipendenti vengano

impiegati per far fronte a tutti gli altri servizi regionali. La

pretesa sproporzione fra le varie carriere risponde ad un'esigenza

fondamentale dell'ente, il quale, secondo lo stesso Statuto, provvede

ad un'amministrazione indiretta. Per quanto riguarda l'ultimo rilievo

dello Stato, la Regione osserva che il personale regionale gode, in

sostanza, solo di una indennità di primo impianto e che la relativa

legge n. 3 del 1964 fissa per essa un preciso termine di scadenza.

La Regione conclude chiedendo che il ricorso sia dichiarato

inammissibile o, comunque, venga respinto perché infondato.

4. - Nella memoria depositata il 30 novembre 1966 l'Avvocatura

dello Stato in riferimento al rilievo pregiudiziale della Regione

osserva che la riapprovazione della legge da parte del Consiglio

regionale renderebbe comunque ininfluente il preteso vizio nascente dal

fatto che il rinvio sarebbe stato disposto dalla Presidenza del

Consiglio dei Ministri; rileva, comunque, che nel telegramma che tale

rinvio dispose si legge che il Governo ha rinviato la legge al nuovo

esame del Consiglio regionale, e nessuna norma stabilisce - come la

Corte ebbe ad accertare (sentenza n. 76 del 1963) a proposito

dell'impugnativa di legge regionale - che nel provvedimento di rinvio

debba essere menzionata la deliberazione del Consiglio dei Ministri.

L'Avvocatura contesta, poi, l'eccezione di inammissibilità

sollevata che la Regione fonda sulla mancata impugnativa di precedenti

leggi, e fa osservare che dalla costante giurisprudenza di questa Corte

risulta che ogni legge può formare oggetto di autonomo esame al fine

dell'accertamento della sua legittimità costituzionale. Nel merito

l'Avvocatura richiama l'attenzione sulla circostanza che la necessità

di limitare l'entità della spesa inerente all'istituenda nuova Regione

ispirò, fra le altre, anche le norme contenute negli artt. 67 e 68

dello Statuto. Alla stregua di queste la Regione è tenuta a servirsi

normalmente di personale comandato e solo eccezionalmente, quando sia

comprovata l'impossibilità o la difficoltà di far ricorso al comando,

può procedere ad assunzioni dirette. La predeterminazione dei

contingenti del personale finirebbe, secondo l'Avvocatura, con

l'istituzionalizzare ciò che è transitorio e contingente e

consentirebbe alla Regione di eludere i precetti costituzionali e di

ottenere dall'organo di controllo la registrazione di quei

provvedimenti i quali, ove non fosse intervenuta la legge, esigerebbero

di volta in volta la dimostrazione dei motivi che non consentono il

comando. Il raffronto fra le tabelle annesse alla legge impugnata e

quelle annesse alla precedente legge 25 giugno 1965, n. 7, rivela il

notevole aumento di personale disposto a distanza di appena un

semestre.

5. - La difesa della Regione in una memoria depositata il 1

dicembre 1966 osserva che il principio richiamato dall'Avvocatura dello

Stato, secondo il quale la mancata impugnativa di precedenti leggi non

preclude il ricorso contro una nuova legge, è accompagnato da notevoli

temperamenti nella giurisprudenza di questa Corte: l'esame di questa

consentirebbe, infatti, di affermare che la pronunzia sarebbe data

inutiliter tutte le volte in cui per effetto dell'accoglimento della

domanda non venissero eliminati dall'ordinamento l'invasione o

l'eccesso di competenza denunziati dal ricorrente. Nella specie è

sufficiente, secondo la Regione, tener presente che la fissazione dei

contingenti di personale senza distinzione fra quello da richiedere in

comando e quello da assumere in via diretta risale alla non impugnata

legge regionale n. 7 del 1965, sicché l'accoglimento del presente

ricorso porterebbe all'unico risultato di congelare i contingenti

numerici indifferenziati già approvati con quella legge.

Significativa, a parere della Regione, è la circostanza che nello

stesso atto di rinvio della legge lo Stato giustificò la mancata

impugnativa dei precedenti provvedimenti con la considerazione che, in

via eccezionale e transitoria, era stata consentita una deroga ai

principi. L'eccezione di inammissibilità colpisce, secondo la Regione,

anche il motivo relativo alla mancata previsione di un termine, e ciò

perché un termine non era fissato neppure nelle precedenti leggi

(esso, invero, per l'unica indennità speciale attribuita al personale

regionale risulta stabilito dalla legge regionale 21 novembre 1964, n.

3, ed è stato prorogato dalla legge regionale 1 luglio 1966, n. 11 ) e

l'ultimo motivo, concernente la sproporzione numerica fra i contingenti

delle varie categorie, perché si tratta di una censura non di

legittimità, ma di merito.

La difesa regionale si sofferma poi ad illustrare le nette

differenze che corrono fra i motivi enunciati nell'atto di rinvio e

quelli posti a fondamento del ricorso: la difformità è rilevante

perché in sede di impugnativa non potrebbero esser fatti valere motivi

diversi da quelli esposti in sede di rinvio e, comunque, perché

rivelerebbe una evidente incertezza degli stessi organi dello Stato

circa i rapporti fra la legge denunziata ed i precetti statutari dei

quali si assume la violazione.

La memoria passa poi ad esaminare analiticamente i singoli aspetti

della questione di legittimità costituzionale ed osserva:

a) gli inconvenienti ai quali, secondo l'Avvocatura dello Stato,

potrebbe dar luogo l'applicazione della legge sono irrilevanti, perché

l'incostituzionalità di una norma non può essere basata sul fatto che

essa può dar luogo ad abusi (sentenza n. 43 del 1964). Nella specie,

comunque, la legge non solo autorizza la Regione a provvedere in via

normale all'assunzione diretta ma, attraverso il richiamo alla legge

regionale 21 novembre 1964, n. 3, ribadisce il principio enunciato

nell'art. 67 dello Statuto;

b) per effetto della legge impugnata il controllo dello Stato e

della Corte dei conti sui singoli atti amministrativi, lungi dall'esser

reso impossibile, viene facilitato, perché la predeterminazione degli

organici provvisori consente di meglio valutare se le assunzioni

dirette abbiano o meno carattere eccezionale. Supposto che gli atti

relativi possano dar luogo a conflitto di attribuzione, la legge

regionale che fissa i contingenti non sarebbe certo di ostacolo alla

proponibilità del ricorso; e per quanto riguarda il controllo della

Corte dei conti, è da rilevare che, siano gli atti posti in essere in

diretta applicazione dell'art. 67 dello Statuto o in applicazione della

legge che a tale articolo si richiama, il problema dei limiti del

controllo sulla discrezionalità amministrativa si pone in termini

identici. Viceversa ove la legge regionale avesse operato una

ripartizione fra posti da coprire in via di comando e posti da coprire

con assunzioni dirette il controllo sulla eccezionalità di queste

ultime sarebbe stato del tutto impossibile;

c) circa la pretesa violazione del secondo comma, dell'articolo 67,

dello Statuto, a parte la non perspicua formulazione della norma, è

chiaro che il Consiglio regionale, predeterminando il fabbisogno

complessivo di personale, ha correttamente posto in essere il

presupposto necessario per un razionale esercizio della competenza

amministrativa. Supposto, invece, che il secondo comma dell'art. 67

abbia inteso attribuire al Consiglio la competenza di determinare il

numero e le qualifiche di tutti gli impiegati di cui la Regione ha

bisogno, ne risulterebbe una duplice competenza, vale a dire stabilire

le aliquote e i bisogni e provvedere poi a richiedere concretamente i

comandi: e non c'è dubbio che la prima doveva o poteva essere

esercitata con legge. È anche da osservare che ove la legge, come si

afferma dal ricorrente, avesse dovuto precisare l'aliquota da destinare

ai comandi, almeno di fatto ne sarebbe derivata una restrizione della

competenza consiliare;

d) circa il rilievo relativo al numero ed alle carriere del

personale, è da ribadire che si tratta di una censura di merito, per

giunta non prospettata nel messaggio di rinvio. Comunque l'esame delle

tabelle dimostra che i 68 dipendenti previsti per il Consiglio ed i 735

previsti per la Giunta non sono eccessivi, se si considera che per le

sole funzioni inerenti all'agricoltura lo Stato impiegava 375 unità e

che per l'ufficio del commissario di Governo per Trieste il decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri 29 ottobre 1965 prevede

complessivamente 575 dipendenti; dimostra che l'aumento dei contingenti

già previsti (15 unità per il Consiglio e 228 per la Giunta) è

strettamente adeguato alle nuove funzioni trasferite; porta, infine,

alla conclusione che non v'è irrazionale sproporzione fra le varie

carriere.

6. - Nella discussione orale l'Avvocatura dello Stato e la difesa

della Regione hanno insistito nelle rispettive tesi e conclusioni. Considerato in diritto :

1. - Nell'atto di costituzione la Regione, al fine di una

dichiarazione di inammissibilità del ricorso, rileva che il rinvio

della legge impugnata - approvata dal Consiglio regionale la prima

volta nella seduta del 1 febbraio 1966 - venne disposto dal Presidente

del Consiglio dei Ministri e non dal Consiglio stesso, unico organo

competente in materia.

La Corte ritiene che, sebbene il termine "Governo" non abbia nel

linguaggio legislativo un significato univoco, nel contesto dell'art.

127 della Costituzione e dell'art. 29, primo comma, dello Statuto

speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (legge costituzionale 31

gennaio 1963, n. 1), esso si riferisce al Consiglio dei Ministri. Non

vi è dubbio, infatti, che nella parte in cui i citati articoli

disciplinano l'impugnativa di una legge regionale, "Governo della

repubblica" indica il Consiglio dei Ministri come l'organo competente a

deliberarla (cfr. da ultimo sentenza n. 119 del 1966), e l'unità del

sistema - rivelata anche dalla identità della terminologia - implica

l'esigenza che nella stessa sede vengano valutate le ragioni del rinvio

e, successivamente, quelle dell'impugnazione per illegittimità

costituzionale o per contrasto con gli interessi nazionali. A ciò è

da aggiungere che i gravi effetti che conseguono al rinvio (divieto di

promulgazione e necessità che la legge venga approvata a maggioranza

assoluta dai componenti del Consiglio) a loro volta inducono a ritenere

che il relativo atto possa essere adottato soltanto dall'organo supremo

del potere esecutivo.

Nel caso in esame, tuttavia, è superfluo accertare se

l'indicazione "Governo rinvia at nuovo esame", contenuta nel telegramma

di rinvio, si riferisca o meno ad una deliberazione del Consiglio dei

Ministri. L'intervenuta riapprovazione della legge da parte del

Consiglio regionale comporta che gli effetti del rinvio si sono

completamente esauriti ed esclude che possa aver rilievo la valutazione

della legittimità del provvedimento che lo dispose: il potere di

impugnativa del Governo nasce, infatti, dalla riapprovazione della

legge, indipendentemente dalle precedenti vicende del procedimento

legislativo.

2. - Del pari non fondate appaiono le ulteriore difese

pregiudiziali opposte dalla Regione relativamente alla non completa

coincidenza dei motivi del ricorso con le ragioni del rinvio ed alla

mancata impugnazione di precedenti leggi di egual contenuto.

Quanto al primo punto, è superfluo indagare se il Governo possa

dedurre innanzi a questa Corte solo quei vizi di legittimità

costituzionale che siano stati rilevati nell'atto di rinvio. Nella

specie, infatti, risulta dagli atti che al momento del rinvio della

legge a nuovo esame, anche se non furono specificate tutte le norme

costituzionali alla stregua delle quali si chiede ora il controllo

giurisdizionale, vennero sinteticamente esposte tutte quelle ragioni

che in questa sede vengono riproposte. Tanto è a dirsi specificamente

per la violazione dell'art. 68, secondo comma, dello Statuto e

dell'art. 97, primo comma, della Costituzione: ed infatti, nonostante

che nel telegramma di rinvio gli avvertimenti relativi (rispetto delle

norme sullo stato giuridico ed economico del personale statale e

necessità che i contingenti di personale siano tenuti entro i limiti

funzionali) venivano riferiti alla futura legislazione, nel complessivo

contesto del provvedimento essi investivano anche la legge rinviata,

della quale lo Stato deduceva la illegittimità.

Per quanto riguarda, infine, la rilevanza dell'omessa impugnativa

di precedenti leggi della stessa Regione - e segnatamente della legge

regionale 25 giugno 1965, n. 7 - è sufficiente richiamare la costante

giurisprudenza con la quale questa Corte ha deciso che una circostanza

siffatta non è motivo di inammissibilità dell'impugnativa di una

nuova legge. Non vale opporre, come fa la difesa della Regione, che

l'eventuale dichiarazione di illegittimità della legge in esame

lascerebbe pur sempre in vigore quel sistema di "contingenti

provvisoria", già introdotto, con le stesse caratteristiche, dalla

precedente, non impugnata legislazione. Ed infatti, anche a prescindere

dalla circostanza che il provvedimento legislativo ora impugnato

modifica le tabelle (e perciò ha un carattere innovativo), è da

osservare che ogni legge, quali che siano i rapporti in cui essa si

ponga con leggi anteriori, rappresenta un'autonoma manifestazione della

potestà regionale (cfr. sentenza n. 49 del 1963), e l'interesse

generale al rispetto delle norme costituzionali è ragione di per sé

sufficiente a chiederne la rimozione, indipendentemente dalle

conseguenze che, a causa della precedente legislazione, possano

derivare dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale.

3. - Passando al merito del ricorso è preliminarmente da tener

presente che le censure mosse in riferimento all'art. 67 dello Statuto

non riguardano il potere della Regione di approvare con legge le

tabelle dei contingenti provvisori di personale, ma investono solo la

mancata "specificazione del personale da richiedere in posizione di

comando e del personale da assumere direttamente": da essa, e solo da

essa, deriverebbero i vari vizi di legittimità costituzionale

prospettati dalla difesa dello Stato nella prima parte del ricorso.

Ad avviso della Corte non vi è alcun dubbio che dal primo comma

dell'art. 67 risulti che la Regione per la prima costituzione dei

propri uffici possa procedere ad assunzioni dirette solo

eccezionalmente e nella obiettiva e comprovata impossibilità di far

fronte alle proprie necessità con personale comandato dai comuni,

dalle provincie e dallo Stato. Ed è altrettanto certo, come ha messo

in rilievo l'Avvocatura dello Stato, che tale principio - come quello,

di analogo contenuto, sancito per tutte le Regioni nell'ultimo comma

dell'VIII disposizione finale della Costituzione - è ispirato

dall'esigenza di limitare le spese necessarie all'istituenda nuova

Regione: esigenza - giova aggiungere - il cui scrupoloso rispetto

condiziona non solo la retta esplicazione dell'autonomia regionale, ma

anche la salvaguardia di un rilevantissimo interesse dell'intera

collettività nazionale.

Non sembra, tuttavia, che la legge impugnata contrasti con la norma

costituzionale. Va in proposito rilevato che l'art. 1 espressamente

impone l'osservanza della precedente legge regionale 21 novembre 1964,

n. 3, il cui art. 3, richiamando l'art. 67 dello Statuto, ribadisce

che la Giunta provvede alle assunzioni dirette solo "in via eccezionale

e provvisoria": per effetto di tale rinvio, dunque, la stessa legge

impugnata afferma che, nell'ambito delle tabelle allegate, la regola

che l'amministrazione deve osservare è quella di provvedere al

fabbisogno degli uffici con personale comandato. A questa esplicita

direttiva non sembra in alcun modo contraddire la mancata

determinazione delle aliquote di personale da assumere in via diretta e

da richiedere in posizione di comando: ché, anzi, proprio se la legge

avesse operato una siffatta specificazione, l'assunzione in via

diretta, anche se consentita in proporzione minima, sarebbe stata

istituzionalizzata ed i conseguenti atti amministrativi, purché

contenuti nel limite numerico legislativamente prefissato, avrebbero

potuto prescindere da ogni valutazione di quelle ragioni di

eccezionalità che, secondo il disposto dello Statuto, sono le sole che

possono legittimare le assunzioni dirette.

Queste stesse considerazioni, come esattamente osserva la difesa

regionale, dimostrano che il controllo della delegazione della Corte

dei conti (art. 58 dello Statuto) non è affatto precluso. Ed invero la

previsione legislativa di tabelle provvisorie - indispensabile per una

valutazione globale delle esigenze dell'ente e per una razionale

previsione di spesa - non compromette affatto l'accertamento

dell'eccezionalità del provvedimento di assunzione diretta: il quale,

come si è detto, potrà essere adottato solo quando al comando non

possa farsi luogo e ciò risulti dalla motivazione dell'atto,

sottoposto, secondo le regole generali, al controllo di legittimità.

4. - La legge impugnata non viola neppure il secondo comma

dell'art. 67 dello Statuto, giacché, predisponendo un quadro generale

del personale provvisorio, non sottrae al Consiglio regionale la

competenza a determinare il numero e le qualifiche dei dipendenti

statali da richiedere in comando. Va osservato, infatti, che la

determinazione legislativa delle tabelle non esclude che, ove si debba

procedere alla richiesta di tal comando, il Consiglio adotti il

relativo provvedimento amministrativo: con la conseguenza che un atto

della Giunta in materia, ove non fosse preceduto dalla deliberazione

consiliare, risulterebbe viziato.

5. - La violazione dell'art. 68, secondo comma, dello Statuto è

costituita, secondo il ricorrente, dalla mancata previsione di un

termine alla disciplina provvisoria: da tale circostanza deriverebbe,

infatti, la corresponsione al personale, per un tempo indefinito, delle

indennità previste dalla legge regionale 21 novembre 1964, n. 3.

La Corte ritiene che la norma costituzionale invocata, anche se

formalmente riguardante la disciplina definitiva alla quale l'art. 68

si riferisce, esprime un principio generale secondo il quale il

trattamento del personale regionale deve sempre uniformarsi alle norme

sullo stato giuridico ed economico del personale statale: principio

che, al pari di quello contenuto nel primo comma dell'art. 67 e del

quale si è innanzi discorso, tutela rigorosamente l'esigenza di

contenere le spese regionali. Tuttavia, nei limiti nei quali è stata

sollevata, la questione è infondata, perché, come osserva la Regione,

l'indennità di primo impiego prevista dal primo comma dell'art. 4

della legge regionale 21 novembre 1964, n. 3, è limitata nel tempo per

effetto del successivo comma dello stesso articolo e dell'art. 1 della

legge regionale 1 luglio 1966, n. 11.

6. - Quanto al contrasto tra la legge impugnata ed il primo comma

dell'art. 97 della Costituzione, la Corte ritiene che il controllo di

costituzionalità, nei limiti dell'accertamento della non arbitrarietà

della disciplina in relazione ai fini che la norma costituzionale

prescrive, sia pienamente ammissibile, e che non si possa escludere che

una irrazionale distribuzione del personale tra le varie carriere possa

compromettere il buon andamento dell'amministrazione e risultare

perciò incompatibile con la finalità che l'art. 97 assegna al potere

di organizzazione dei pubblici uffici.

Ma nel caso in esame la prevalenza del personale direttivo e di

concetto, messa in evidenza dal ricorrente, appare determinata da una

ragionevole valutazione che, nell'esercizio dei suoi poteri, la Regione

ha fatto delle esigenze connesse allo svolgimento delle sue competenze

istituzionali.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinte le eccezioni di inammissibilità opposte dalla difesa

della Regione;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale,

sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con ricorso

notificato il 26 marzo 1966, relativa alla legge regionale

Friuli-Venezia Giulia riapprovata l'11 marzo 1966 col n. 77 bis sui

"contingenti numerici provvisori del personale regionale", in

riferimento agli artt. 67, primo e secondo comma, e 68, secondo comma,

della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, ed all'articolo 97,

comma primo, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1 febbraio 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI -ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.

ECLI:IT:COST:1967:8 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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