Corte costituzionale

Ordinanza n. 320/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/07/1994 · relatore Gabriele Pescatore

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 78, primo

comma, e 68, terzo comma, lett. f), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di

pianificazione territoriale ed urbanistica), promosso con ordinanza

emessa il 29 giugno 1993 dal Pretore di Trieste nel procedimento

penale a carico di Padovan Luciano, iscritta al n. 712 del registro

ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 1994 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Pretore di Trieste, nel corso di un procedimento

penale a carico di Padovan Luciano, imputato, tra l'altro, del reato

di cui all'art. 20, lett. c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47,

per aver fatto installare, in qualità di proprietario - committente,

in assenza di concessione edilizia, un serbatoio per gas di petrolio

liquefatto su piattaforma in cemento, e relativa recinzione in rete

metallica, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico di cui alla

legge 29 giugno 1939, n. 1497, con ordinanza emessa il 29 giugno 1993

(R.O. n. 712 del 1993), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3,

25, secondo comma e 116 della Costituzione, e all'art. 4 dello

Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (legge

costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1), questione di legittimità

costituzionale degli artt. 78, primo comma e 68, terzo comma, lett.

f), della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991,

n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed

urbanistica);

Considerato che il giudice a quo fonda le proprie censure

sull'asserito contrasto tra la normativa regionale, la quale prevede

che la realizzazione di nuovi impianti tecnologici sul patrimonio

edilizio già esistente, anche in zona sottoposta a vincolo

paesaggistico o di interesse storico ai sensi delle leggi n. 1089 e

n. 1497 del 1939, sia sottoposta ad autorizzazione, e la normativa

statale, che contemplerebbe, invece, la concessione;

che identica questione è stata dichiarata non fondata con

sentenza n. 178 del 1994, e, quindi, manifestamente infondata con

ordinanze nn. 200 e 216 del 1994;

che l'ordinanza di rimessione non prospetta motivi nuovi o

diversi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte;

che, di conseguenza la questione deve essere dichiarata

manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87

e 9, secondo comma, delle norme integrative

per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 78, primo comma, e 68, terzo comma, lett.

f), della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991,

n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed

urbanistica), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo

comma e 116 della Costituzione, ed all'art. 4 dello Statuto speciale

della Regione Friuli-Venezia Giulia (legge costituzionale 31 gennaio

1963, n. 1), dal Pretore di Trieste con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 7 luglio 1994.

Il Presidente e redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:320 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari