Corte costituzionale

Ordinanza n. 216/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 02/06/1994 · relatore Gabriele Pescatore

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 78, primo

comma, e 68, terzo comma, lett. f), della legge regionale del

Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in

materia di pianificazione territoriale ed urbanistica), promosso con

ordinanza emessa il 21 maggio 1993 dal Pretore di Trieste nel

procedimento penale a carico Crismani Maria, iscritta al n. 412 del

registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1994 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Pretore di Trieste, nel corso di un procedimento

penale a carico di Crismani Maria, imputata, tra l'altro, del reato

di cui all'art. 20, lett. c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in

riferimento all'art. 7 del decreto-legge n. 9 del 1982, per avere

fatto installare, nella sua qualità di proprietaria-committente, in

assenza di concessione edilizia, un serbatoio di gas di petrolio

liquefatto e relativa recinzione in rete metallica, su una

piattaforma in cemento in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico

di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, con ordinanza emessa il 21

maggio 1993 (R.O. n. 412 del 1993), ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3, 25, secondo comma, 116 della Costituzione e 4 dello Statuto

speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (legge costituzionale 31

gennaio 1963, n. 1), questione di legittimità costituzionale degli

artt. 78, primo comma, e 68, terzo comma, lett. f) della legge

regionale del Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52 (Norme

regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica);

Considerato che il giudice a quo fonda le proprie censure

sull'asserito contrasto tra la normativa regionale, la quale prevede

che la realizzazione di nuovi impianti tecnologici sul patrimonio

edilizio già esistente, anche in zona sottoposta a vincolo

paesaggistico o di interesse storico ai sensi delle leggi n. 1089 e

n. 1497 del 1939, sia sottoposta ad autorizzazione, e la normativa

statale, che contemplerebbe, invece, la concessione;

che identica questione è stata dichiarata infondata con

sentenza n. 178 del 1994 e, quindi, manifestamente infondata con

ordinanza n. 200 del 1994;

che l'ordinanza di rimessione non prospetta motivi nuovi o

diversi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte;

che, di conseguenza, la questione deve essere dichiarata

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della l. 11 marzo 1953 n. 87 e

9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 78, primo comma e 68, terzo comma, lett.

f) della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991,

n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed

urbanistica), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo

comma, 116 della Costituzione e 4 dello Statuto speciale della

Regione Friuli-Venezia Giulia (legge costituzionale 31 gennaio 1963,

n. 1), dal Pretore di Trieste con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1994.

Il Presidente e redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 2 giugno 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:216 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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