straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse (articolo 26, commi da 1 a 6-bis, decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136; articolo 1, commi 69, 70, 71, 72, 73 legge 30 dicembre 2025, n. 199) 1. In dipendenza dell'andamento dei tassi di interesse e del costo del credito e' istituita, per l'anno 2023, una imposta straordinaria, determinata ai sensi dei commi 2 e 3, a carico delle banche di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 2. L'imposta straordinaria e' determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 10 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212. 3. L'ammontare dell'imposta straordinaria, in ogni caso, non puo' essere superiore a una quota pari allo 0,26 per cento dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio su base individuale, determinato ai sensi dei paragrafi 3 e 4 dell'articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, con riferimento alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. 4. L'imposta straordinaria e' versata entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, se il termine di cui ai primi due periodi scade nell'anno 2023, il versamento e' effettuato nell'anno 2024 e, comunque, entro il 31 gennaio. 5. L'imposta straordinaria non e' deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. 6. In luogo del versamento di cui al comma 4, le banche di cui al comma 1 possono destinare, in sede di approvazione del bilancio relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, a una riserva non distribuibile a tal fine individuata un importo non inferiore a due volte e mezza l'imposta calcolata ai sensi del presente articolo. Tale riserva rispetta le condizioni previste dal citato regolamento (UE) n. 575/2013 per la sua computabilita' tra gli elementi del capitale primario di classe 1. In caso di perdite di esercizio o di utili di esercizio di importo inferiore a quello del suddetto ammontare, la riserva e' costituita o integrata anche utilizzando prioritariamente gli utili degli esercizi precedenti a partire da quelli piu' recenti e successivamente le altre riserve patrimoniali disponibili. Si considerano destinati alla riserva non distribuibile gli utili destinati a riserva legale ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del citato testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993. Qualora la riserva sia utilizzata per la distribuzione di utili, l'imposta di cui al presente articolo, maggiorata, a decorrere dalla scadenza del termine di versamento di cui al comma 4, di un importo pari, in ragione d'anno, al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea, e' versata entro trenta giorni dall'approvazione della relativa delibera. 7. A partire dall'esercizio avente inizio successivamente al 1° gennaio 2028, per i soggetti di cui al comma 1, nel caso di distribuzione di utili, inclusi gli acconti sui dividendi, o di riserve, indipendentemente dalla delibera assembleare, si presume prioritariamente distribuita la riserva di cui al comma 6; tale presunzione non si applica se e nei limiti in cui la riserva e' costituita con utili destinati alle riserve di cui all'articolo 37 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993. 8. Fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2028, la riserva di cui al comma 6, puo' essere assoggettata a un contributo straordinario. Tale contributo straordinario si applica alla suddetta riserva indipendentemente dalla natura delle poste che hanno contribuito alla sua formazione e delle relative modalita' di costituzione, sulla base delle modalita' indicate al comma 9 del presente articolo. 9. L'aliquota del contributo straordinario di cui al comma 8 e' stabilita nella misura del 27,5 per cento della riserva esistente al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2025 o del 33 per cento della riserva esistente al termine dell'esercizio successivo. 10. Il contributo straordinario, liquidato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui esso e' applicato, ai sensi dei commi 8 e 9, e' indeducibile e deve essere versato entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d'imposta. 11. Per i soggetti che hanno applicato il contributo sulla riserva di cui al comma 8 non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 6, ultimo periodo, del presente articolo. 12. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di cui ai commi da 7 a 11, nonche' del relativo contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. 13. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta straordinaria, nonche' del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. 14. E' fatto divieto alle banche di cui al comma 1 di traslare gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sui costi dei servizi erogati nei confronti di imprese e clienti finali. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al primo periodo anche mediante accertamenti a campione e riferisce annualmente alle Camere con apposita relazione.

Testo vigente dal 3 luglio 2026

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