Art. 34 — Permessi non retribuiti

I vertici elettivi degli Ordini delle professioni sanitarie e delle relative Federazioni nazionali di cui ai capi I, II e III del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, qualora dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono usufruire di permessi non retribuiti di durata non superiore a otto ore lavorative mensili per la partecipazione ad attivita' istituzionali connesse all'espletamento del relativo mandato. I dipendenti che intendono usufruire dei permessi di cui al comma 1 devono farne richiesta scritta e motivata all'amministrazione di appartenenza con almeno tre giorni di anticipo, salve comprovate ragioni di urgenza.

Testo vigente dal 28 dicembre 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-12-13;203~art34 · fonte del testo

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