Corte costituzionale

Sentenza n. 247/1984

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 05/11/1984 · relatore Virgilio Andrioli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 29, 30 e

34 della legge 5 marzo 1961, n. 90 (Stato giuridico degli operai dello

Stato); dell'art. 23 della legge 18 marzo 1968, n. 249 (Delega al

Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il

decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle

retribuzioni dei dipendenti statali) promosso con ordinanza emessa il 4

marzo 1977 dal Consiglio di Stato sui ricorsi riuniti proposti da

Sordini Maria c/ Ministero delle finanze, iscritta al n. 109 del

registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 121 del 1978.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 17 ottobre 1984 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1.1. - Con ordinanza emessa il 4 marzo 1977 (pervenuta alla Corte

il 9 febbraio 1978; notificata il 10 gennaio e comunicata il 1

febbraio dello stesso anno; iscritta nella G. U. n. 121 del 3 maggio

1978 e iscritta al n. 109 R.O. 1978) su un primo ricorso proposto da

Sordini Maria, operaia comune dell'Amministrazione autonoma monopoli di

Stato, in servizio presso la Manifattura Tabacchi di Roma, il cui

rapporto di lavoro, a motivo di assenza continuata, era stato risolto,

con decr. min. finanze 24 novembre 1972, in applicazione dell'art. 14

d.P.R. 18 novembre 1965 n. 1480, secondo cui il cumulo delle due

ipotesi di congedo non può comunque superare il cumulo di 24 mesi

nell'ultimo quinquennio, al fine di conseguirne la declaratoria di

illegittimità per eccesso di potere e violazione dell'art. 34 l. 5

marzo 1961, n. 90, che prevede la possibilità del dipendente di far

accertare le proprie condizioni di salute anche ai fini del

riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, e

di essere dispensato dal servizio per motivi di salute se non

destinabile ad altre mansioni, e su altro ricorso inteso dalla Sordini

a conseguire l'annullamento del decreto 6 luglio 1973 con cui il

Ministero finanze ebbe a respingere la pretesa della operaia al

riconoscimento della dipendenza della malattia da causa di servizio,

per violazione dell'art. 14 d.P.R. 18 novembre 1965 n. 1480, il Cons.

Stato Sez. IV giurisd., riuniti i due ricorsi, sollevò d'ufficio, in

riferimento all'art. 3 Cost., la questione d'illegittimità

costituzionale degli artt. 29, 30 e 34 l. 5 marzo 1961 n. 90 e 23 l.

18 marzo 1968 n. 249, che stabiliscono la durata dell'assenza degli

operai per motivi di salute e disciplinano la dispensa dal servizio dei

medesimi quando risultino in condizione di non poter riprendere la loro

attività (questione descritta all'inizio del "Diritto" e non

riprodotta nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione). Argomentava

il giudice a quo da ciò che l'interpretazione letterale delle citate

norme della legge 90/1961 induce a ritenere che il periodo massimo

consentito di assenza dal servizio sia di 210 giorni (30 previsti

dall'art. 34 in aggiunta ai 180 di cui all'art. 30) tanto nel caso in

cui l'infermità dipenda da causa di servizio quanto nella ipotesi

opposta. L'art. 23 della legge 249/1968 ha poi esteso al personale

operaio dello Stato le disposizioni dell'art. 14 del d.P.R. 18 novembre

1965 n. 1480, secondo cui il cumulo del congedo speciale per motivi di

salute e del congedo straordinario non può superare la durata massima

di 24 mesi nell'ultimo quinquennio. Tali disposizioni, oltre ad

armonizzarsi difficilmente fra loro, creando difficoltà

interpretative, divergono in modo sostanziale - secondo l'ordinanza di

rimessione - da quelle dettate per gli impiegati civili dello Stato in

tema di congedo e di aspettative per infermità e per motivi di

famiglia (artt. 66-71 del testo unico n. 3/1957). Di conseguenza -

concludeva il Consiglio di Stato - se è pur vero che gli operai non

possono essere assimilati tout court agli impiegati, nondimeno la grave

divergenza delle discipline relative alle due categorie di dipendenti

dello Stato (in tema di dispensa dal servizio, di congedi speciali per

motivi di salute e, soprattutto, di durata massima dei periodi di

assenza consentiti) giustificherebbe il sospetto di violazione del

principio di uguaglianza.

1.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto

depositato il 23 maggio 1978, nel quale l'Avvocatura generale dello

Stato, dopo aver in via preliminare eccepito che gli artt. 29 e 30,

alla data della vicenda, più non erano in vigore per essere stati

espressamente abrogati dall'art. 23 comma terzo l. 249/1968, che aveva

esteso al personale operaio di tutte le amministrazioni dello Stato gli

artt. 11 a 17 d.P.R. 18 novembre 1965 n. 1480 riguardanti il personale

operaio del Ministero difesa, ha concluso per la infondatezza della

proposta questione ponendo in rilievo che il graduale processo di

avvicinamento delle due categorie degli impiegati e degli operai non

cesserebbe di essere giustificato da differenza di situazioni.

2. - Nel corso della adunanza del 17 ottobre 1984 in camera di

consiglio, cui l'incidente è stato assegnato per la mancata

costituzione in questa sede delle parti, il giudice Andrioli ha svolto

la relazione. Considerato in diritto :

3.1. - L'eccezione di inammissibilità, sollevata

dall'interveniente Presidente del Consiglio dei ministri, è priva di

fondamento perché il Ministero finanze aveva posto a base dei due

decreti poi impugnati dalla Sordini disposizioni del d.P.R. 1480/1965,

richiamate dalla l. 249/1968, e su queste disposizioni ha giudicato

l'adita sezione IV giurisdizionale del Consiglio di Stato.

3.2. - Al fine di dire fondata la proposta questione la Corte si

rimette alla motivazione della sent. 28 giugno 1971 n. 160 (potior

tempore alla ordinanza di rimessione) con la quale la Corte medesima

ebbe a dichiarare incostituzionale, per contrasto con gli artt. 38 e 3

Cost., l'art. 10 comma primo d.l. 19 aprile 1939, n. 636, conv. nella

l. 6 luglio 1939, n. 1272, nella parte espressa con le parole: "a meno

di un terzo del suo guadagno normale, per gli operai, o" e con le

parole finali del comma "gli impiegati".

La distinzione tra "operai" e "impiegati" basata su criteri incerti

e controversi fin da quando fu introdotta con la legge sull'impiego

privato del lontano 1924, non è idonea, nell'attuale stato della

disciplina dei rapporti di lavoro, a fornire un rigido criterio

discriminatore di diverse capacità di guadagno in ordine al regime

previdenziale: così motivò in quell'incontro la Corte la quale non

mancò di soggiungere che l'espressa delega ad abolire la differenza,

conferita con l. 21 luglio 1965 n. 903 (ribadita con l. 30 aprile 1969,

n. 153) al Governo, trova riscontro nella Raccomandazione approvata il

27 settembre 1966 del Comitato economico e sociale della CEE,

comprensiva delle "disposizioni che prevedono un'applicazione

differente della nozione di stato d'invalidità agli operai e agli

impiegati". Né vale obiettare che oggetto del precedente fosse

l'assicurazione obbligatoria del rischio del lavoratore perché eadem

è la ratio che collega l'attuale incidente con l'altro su cui fu resa

la sent. 160/1971.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 29, 30 e 34 l.

5 marzo 1961, n. 90 (Stato giuridico degli impiegati dello Stato) e 23

l. 18 marzo 1968, n. 249 (Delega al Governo per il riordinamento

dell'Amministrazione dello Stato per il decentramento delle funzioni e

il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti

statali) nella parte in cui non determinano nello stesso modo previsto

per gli impiegati dello Stato la durata massima dell'assenza, con

conservazione del posto, degli operai dello Stato per motivi di salute

e la dispensa dal servizio dei medesimi quando, per infermità,

risultino in condizione di non poter riprendere la propria attività.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 ottobre 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1984:247 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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