Art. 33 — Assenza per servizio militare

L'operaio chiamato alle armi per adempiere gli obblighi di leva o per anticipazione del servizio di leva in seguito ad arruolamento volontario e' considerato assente per servizio militare, senza assegni. L'operaio richiamato alle armi in tempo di pace e' considerato assente per servizio militare per il periodo eccedente i primi quaranta giorni di richiamo; per il tempo eccedente tale periodo compete all'operaio la retribuzione piu' favorevole tra quella civile e quella militare, oltre gli eventuali assegni personali di cui ala provvisto. Il periodo di assenza per servizio militare e' computato per intero ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici della retribuzione e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Testo vigente dal 14 marzo 1961

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-03-05;90~art33 · fonte del testo

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