Art. 35 — Riduzione di servizi o di organico

L'operaio che per riduzione di servizi o di organico non trovi utile Impiego nell'Amministrazione di appartenenza puo' essere trasferito ad altra Amministrazione dello Stato. Il trasferimento e' effettuato nella stessa categoria nella quale l'operaio e' inquadrato, oppure, col suo consenso, in categoria inferiore. All'operaio trasferito a categoria inferiore e' attribuito un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza tra la retribuzione gia' goduta e quella della nuova qualifica professionale, salvo riassorbimento per effetto dei successivi aumenti periodici di retribuzione o per passaggio a categoria superiore. Al trasferimento si provvede con decreto del Ministri competenti di concerto con il Ministro per il tesoro.

Testo vigente dal 14 marzo 1961

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1961-03-05;90~art35 · fonte del testo

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