Il medico incaricato ha diritto a non prestare la propria opera per trenta giorni continuativi l'anno, da determinarsi in relazione alle esigenze del servizio sanitario dell'istituto; per particolari esigenze, puo' essergli concesso di frazionare in piu' periodi la predetta assenza. Egli, in caso di infermita', puo' essere autorizzato a non prestare la propria opera per la durata massima di mesi 2. L'assenza e' autorizzata dal procuratore generale presso la corte d'appello competente per territorio, su motivato rapporto del direttore dell'istituto o servizio; la sussistenza dell'infermita' che impedisce il regolare disimpegno dell'incarico viene accertata, se del caso, in base al giudizio di un medico scelto dal detto procuratore generale. Durante le assenze di cui ai precedenti commi, il medico incaricato conserva il normale trattamento economico.

Testo vigente dal 24 ottobre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-10-09;740~art18 · fonte del testo

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