E' trasferito alle regioni, destinatarie dei beni ceduti, il personale dell'ente, di ruolo, avventizio e a contratto, ivi compreso il personale di custodia, guardiania e pulizia e comunque alle dipendenze delle istituzioni permanenti dell'ente, addetto allo svolgimento dei compiti medesimi, in servizio continuativo alla data del 31 dicembre 1974, che sia stato regolarmente assunto.2 Il personale di ruolo e avventizio della sede centrale viene trasferito alle regioni in misura proporzionale a quello delle sedi periferiche addetto ai beni ceduti.2 L'inquadramento nei ruoli regionali del personale dell'ente ha luogo salvaguardando le posizioni di carriera ed il trattamento economico acquisiti alla entrata in vigore della presente legge ed ha effetto dalla stessa data. Sino all'inquadramento nei ruoli, al personale trasferito viene corrisposto, a carico della regione, il trattamento economico in godimento.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

2

La Corte Costituzionale con sentenza 16-22 dicembre 1980, n.180(in G.U. 1a s.s. 31/12/1980, n.357) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2, primo e secondo comma, e 3, primo e secondo comma, della legge n. 764 del 1975, nella parte in cui disciplinano il trasferimento alla Regione Sicilia dei "compiti istituzionali" e delle "attivita' in atto svolte dall'Ente gioventu' italiana", nonche' del patrimonio immobiliare e del personale dell'ente medesimo, senza prescrivere l'osservanza della procedura prevista dallo art. 43 del relativo Statuto speciale." Ha inoltre dichirato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, primo e secondo comma, della legge n. 764 del 1975, nella parte in cui disciplina il trasferimento alla Regione Sardegna del personale dell'ente "Gioventu' italiana", senza prescrivere l'osservanza della procedura prevista dall'art. 56 del relativo Statuto speciale."

Testo vigente dal 1 gennaio 1981

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 179/1980

    Illegittimità dichiarata
    22 dicembre 1980

    L'art. 3, primo e secondo comma, della legge 18 novembre 1975 n. 764 implica la suddivisione proporzionale, fra tutte le Regioni interessate, dei vantaggi inerenti al trasferimento dei beni e degli oneri determinati dal trasferimento del personale addetto alla sede centrale dell'ente soppresso "Gioventu` italiana" e percio`, non viola l'art. 117 Cost. e non contraddice il principio di eguaglianza nel trasferimento del personale statale o di altri enti pubblici, alle amministrazioni regionali. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 3, primo e secondo comma, della legge 18 novembre 1975 n. 764 promossa in relazione all'art. 117 Cost. dalla Regione Lazio) - cfr. sent. n. 243/1974

    Art. 3 Soppressione dell'ente "Gioventu' italiana"

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1981

Confronto con la versione in vigore dal 16 gennaio 1976 al 1 gennaio 1981.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 16-22 dicembre 1980, n.180(in G.U. 1a s.s. 31/12/1980, n.357) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2, primo e secondo comma, e 3, primo e secondo comma, della legge n. 764 del 1975, nella parte in cui disciplinano il trasferimento alla Regione Sicilia dei "compiti istituzionali" e delle "attivita' in atto svolte dall'Ente gioventu' italiana", nonche' del patrimonio immobiliare e del personale dell'ente medesimo, senza prescrivere l'osservanza della procedura prevista dallo art. 43 del relativo Statuto speciale." Ha inoltre dichirato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, primo e secondo comma, della legge n. 764 del 1975, nella parte in cui disciplina il trasferimento alla Regione Sardegna del personale dell'ente "Gioventu' italiana", senza prescrivere l'osservanza della procedura prevista dall'art. 56 del relativo Statuto speciale."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1975-11-18;764~art3 · fonte del testo

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