Corte costituzionale

Sentenza n. 180/1980

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 22/12/1980 · relatore Livio Paladin

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge 18

novembre 1975, n. 764, recante "Soppressione dell'ente "Gioventù

Italiana "", promossi con i ricorsi della Regione Sicilia e della

Regione Sardegna, notificati rispettivamente il 7 ed il 12 febbraio

1976, depositati in cancelleria l'11 ed il 20 successivi ed iscritti ai

nn. 4 e 7 del registro ricorsi 1976.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 29 ottobre 1980 il Giudice relatore

Livio Paladin;

uditi l'avvocato Salvatore Villari per la Regione Sicilia,

l'avvocato Giuseppe Guarino per la Regione Sardegna e l'avvocato dello

Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Mediante un ricorso notificato il 7 febbraio e depositato l'11

febbraio 1976, la Regione Sicilia ha impugnato -per asserita violazione

degli artt. 3, 5, 116 e dell'ottava disposizione transitoria della

Costituzione, nonché degli artt. 14 lett. n), p), e q), 17 lett. c),

ed i), 32, 33 e 43 del relativo Statuto speciale - la legge statale 18

novembre 1975, n. 764, sulla soppressione dell'ente "Gioventù

italiana".

Nel ricorso si assume anzitutto - traendo argomento da una serie di

precedenti legislativi e giurisprudenziali - che l'ente in questione si

sarebbe ridotto, già in forza dell'art. 6 del decreto-legge 2 agosto

1943, n. 704, ad un "patrimonio privo di scopi effettivi", sebbene

"gravato dal peso di un folto gruppo di dipendenti". L'art. 1 della

stessa legge impugnata, richiamando le "modalità" e le "procedure

stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404" (in tema di

soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di

altri enti interessanti la finanza statale), fornirebbe la riprova che

il reale motivo della soppressione dell'ente "Gioventù italiana"

consista nella cessazione dei fini già propri dell'ente medesimo. E,

d'altra parte, i "compiti istituzionali" dell'ente, che l'art. 2

trasferisce alle Regioni (unitamente alle relative "attività in atto

svolte") sarebbero "caduti tutti per incompatibilità con la

Costituzione repubblicana", essendo anzi stati "travolti insieme con il

partito fascista del quale la G.I.L. era la più penetrante

organizzazione" o comunque assunti da altre amministrazioni.

Di conseguenza, mancando il presupposto perché i compiti dell'ente

soppresso siano trasferiti alle Regioni, l'intera legge impugnata,

"intesa come legge di trasferimento di funzioni", risulterebbe

incostituzionale "per violazione del principio di ragionevolezza". Né

la conclusione muterebbe in vista delle "attività in atto svolte"

dall'ente medesimo, anche se la difesa regionale chiede che "in via

istruttoria" questa Corte ne accerti l'esatta consistenza.

Più specificamente, inoltre, il ricorso regionale censura l'art. 2

quinto comma della legge n. 764 del 1975, nella parte in cui prevede

che il patrimonio immobiliare dell'ente soppresso sia trasferito "al

demanio" di ciascuna Regione. Con ciò stesso lo Stato verrebbe a porre

limiti circa la destinazione dei beni trasferiti, i quali perderebbero

il "carattere originario di beni patrimoniali per acquistare de jure

quello di beni demaniali della Regione". Ma effetti del genere non

potrebbero essere disposti, senza violare l'art. 43 dello Statuto

regionale, indipendentemente dalle previe "determinazioni"

dell'apposita commissione paritetica, competente in tema di passaggio

degli uffici e del personale dello Stato alla Sicilia.

Quanto infine al personale dell'ente soppresso (o posto "comunque

alle dipendenze delle istituzioni permanenti dell'ente", secondo l'art.

3 primo comma della legge impugnata), le disposizioni che ne regolano

il trasferimento verrebbero ad imporre alla Regione"norme diverse da

quelle che, per competenza esclusiva, essa sola legittimata ad

emanare": con la conseguente violazione degli artt. 14 lett. p) e q),

17 lett. c) dello Statuto, 97 e 116 della Costituzione, nonché delle

leggi regionali già vigenti in materia. In ogni caso, qui pure si

richiederebbe - come più volte confermato dalla legislazione statale e

dalla giurisprudenza di questa Corte - il rispetto della procedura

prevista dall'art. 43 dello Statuto, a garanzia del "carattere

differenziato" dell'autonomia regionale siciliana.

2. - Per resistere al ricorso, si è costituito il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale

dello Stato.

Nell'atto di costituzione, premesso che le funzioni dell'ente

"Gioventù italiana" non sarebbero venute meno malgrado la caduta

dell'ordinamento fascista, si afferma che rientrava "nella

discrezionalità del legislatore stabilire se i vasti compiti

istituzionali e le molte minori attività in concreto svolte dall'ente

"dovessero" essere fatte salve attraverso un loro trasferimento alle

Regioni o se fosse preferibile limitarsi ad una liquidazione

patrimoniale". Una volta scelta la prima soluzione, si è reso però

necessario trasferire anche i beni dell'ente, parte allo Stato, parte

alle Regioni stesse; ed a questo proposito l'Avvocatura adombra

l'ipotesi che l'art. 2 della legge impugnata possa intendersi nel senso

che i beni della seconda specie entrino a far parte del patrimonio,

anziché del demanio regionale.

D'altronde, il corrispondente trasferimento del personale non sarebbe

immediato ma richiederebbe "un successivo provvedimento

amministrativo": senza pertanto implicare una diretta lesione dello

Statuto speciale, nei termini denunciati dalla Regione ricorrente. Ed

anzi la lesione stessa potrebbe ipotizzarsi solo "in quanto non venisse

acquisito preventivamente" - nella fase attuativa della legge n. 764

del '75 -"il parere delle Commissioni paritetiche"; sicché, da questo

lato, il ricorso si dimostrerebbe "inammissibile per difetto di un

interesse attuale".

3. - Con una successiva memoria, riaffermate le ragioni del

ricorso, la difesa della Regione siciliana ha precisato che nella legge

impugnata, "non solo non si fa distinzione tra le Regioni ordinarie e

quelle speciali, ma queste sono espressamente menzionate, senza che

siano rispettate le modalità prescritte dagli Statuti speciali".

Circa i beni trasferiti dalla legge stessa, l'autonomia regionale

siciliana sarebbe pregiudicata, sia "dal fatto che beni patrimoniali e

beni demaniali hanno disciplina e finalità diverse", che il

legislatore statale avrebbe invece confuso, sia perché la Regione

sarebbe stata "chiamata anche a succedere nelle situazioni passive

inerenti ai beni predetti".

Circa il personale, la norma sull'inquadramento nei ruoli regionali

sarebbe immediatamente operativa, salvi soltanto i dipendenti che

richiedano il passaggio ad una Regione diversa; per cui ogni singolo

provvedimento di messa a disposizione non rappresenterebbe altro che un

atto dovuto. Non a caso - si osserva - terzo e quarto comma dell'art. 3

della legge in questione pongono immediatamente a carico della Regione

gli oneri relativi alle retribuzioni del personale stesso; e la Sicilia

si è vista pertanto costretta ad emanare quattro leggi (n. 17 del

1976, n. 104 del 1977, n. 32 e n. 254 del 1979) per la provvisoria

erogazione delle somme necessarie, "in attesa della definizione dei

rapporti tra Stato e Regione, da attuare ai sensi dell'art. 43 dello

Statuto, e facendo salva ogni definitiva determinazione da adottare nel

rispetto delle competenze regionali".

4. - La legge statale 18 novembre 1975, n. 764, è stata impugnata

anche dalla Regione Sardegna - con ricorso notificato il 12 febbraio e

depositato il 20 febbraio 1976 - ma limitatamente agli artt. 3, primo e

secondo comma, 6 e 7: tutti concernenti il trasferimento del personale

dell'ente "Gioventù italiana".

Premesso che la legge in questione avrebbe attuato "un adeguamento

della legislazione statale alle esigenze dell'autonomia regionale",

attraverso lo scioglimento di un ente pubblico operante nel settore

dell'assistenza e dello sport, la Regione ricorrente lamenta - tuttavia

- che la legge stessa avrebbe invaso la sfera di potestà legislativa

primaria attribuitale dallo art. 3 lett. a) del relativo Statuto

speciale, in tema di "stato giuridico ed economico" del personale

regionale. Né si potrebbe difendere la normativa così censurata, in

nome dell'ottava disposizione transitoria della Costituzione: sia

perché tale disposto riguarderebbe il passaggio di funzionari e

dipendenti dello Stato alle sole Regioni a statuto ordinario; sia

perché esso non si estenderebbe in nessun caso agli enti pubblici

distinti dallo Stato e sarebbe comunque inapplicabile una volta

conclusa, per ciascuna materia di competenza regionale, l'operazione di

primo trasferimento delle funzioni statali alle Regioni.

Oltre a ciò, dovrebbe dirsi illegittima "la disposizione che

trasferisce alla Regione quota parte del personale della sede centrale

del soppresso Ente": dal momento che la Sardegna sarebbe già provvista

di un'organizzazione adeguata all'esercizio delle funzioni trasferite e

che mancherebbe, del resto, la necessaria "proporzionalità tra il

complessivo personale della sede centrale trasferito alle Regioni e il

trasferimento dei beni" rispettivi.

Infine, sarebbe stato violato l'art. 56 dello Statuto speciale: in

base al quale il passaggio del personale statale alla Regione dovrebbe

sempre avvenire "con la procedura stabilita per le norme di attuazione

(proposta di una Commissione paritetica..., parere del Consiglio

regionale, deliberazione del Consiglio dei Ministri, decreto

presidenziale)".

5. - Si è costituito nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, chiedendo anche in tal caso che il ricorso venga dichiarato

in parte inammissibile, "per difetto di un interesse attuale", e sia

comunque respinto.

Secondo l'Avvocatura dello Stato, risulterebbe dalla giurisprudenza

di questa Corte (sentt. n. 243 del 1974 e n. 206 del 1975) che il

principio stabilito dall'ottava disposizione transitoria

costituzionale, quanto alla corrispondenza fra il passaggio dei beni e

delle funzioni statali alle Regioni ed il passaggio del relativo

personale, sarebbe applicabile anche al di là delle funzioni previste

dall'art. 117 Cost. In questo senso, allo scopo di evitare "una

indiscriminata moltiplicazione dei dipendenti pubblici" e di permettere

l'utilizzazione di un personale già sperimentato, la disposizione

predetta varrebbe per le stesse Regioni a statuto speciale; e andrebbe

riferita, in ogni caso, al passaggio delle funzioni e dei beni di enti

pubblici nazionali, sul tipo dell'ente "Gioventù italiana". Del pari,

anche la previsione del passaggio alle Regioni d'una quota del

personale della sede centrale costituirebbe "applicazione di un

principio dettato dalla Corte con la ripetuta sentenza n. 243 del

1974".

L'Avvocatura dello Stato ribadisce, inoltre, che la norma sul

trasferimento del personale dell'ente in esame non sarebbe

"immediatamente operativa"; sicché la denunciata lesione dei "diritti

statutari" della Regione ricorrente non potrebbe aversi se non in una

fase successiva, qualora la norma impugnata trovasse attuazione, senza

sentire preventivamente l'apposita Commissione paritetica.

6. - A sua volta, la Regione ricorrente ha depositato una memoria,

nella quale si osserva che la materia dell'ordinamento degli uffici,

nelle Regioni a statuto speciale, "si configura in modo profondamente

diverso rispetto alle Regioni ordinarie": sia perché svincolata dal

limite dei principi che leggi dello Stato stabiliscono in tal campo,

sia perché ricollegata alle specifiche norme statutarie sul passaggio

degli uffici e del personale. La difesa regionale invoca in

quest'ultimo senso il precedente costituito dalla sentenza n. 206 del

1975, con cui la Corte ha imposto l'osservanza dell'art. 43 del

relativo Statuto speciale, per il trasferimento alla Regione siciliana

del personale dei soppressi enti edilizi; ed assume che la procedura

prescritta dall'articolo stesso sarebbe "in tutto simile a quella

prevista dall'art. 56 dello Statuto sardo". Considerato in diritto :

1. - I due ricorsi in esame si prestano ad essere riuniti, in

quanto censurano entrambi - per violazione delle rispettive autonomie

regionali, costituzionalmente e statutariamente garantite - la legge

statale 18 novembre 1975, n. 764, soppressiva dell'ente "Gioventù

italiana": anche se la Regione Sardegna si limita ad impugnare le

disposizioni (artt. 3, primo e secondo comma, 6 e 7) sul trasferimento

del personale già posto alle dipendenze dell'ente soppresso, nonché

sul conseguente trattamento relativo alle pensioni, all'assistenza

malattie ed alle indennità di buonuscita; mentre la Sicilia mette in

questione la legittimità costituzionale dell'intera legge, sia pure

svolgendo motivi che riguardano - in particolar modo - l'art. 2 primo

comma (sul trasferimento dei compiti dell'ente soppresso), i commi

successivi dell'articolo stesso (sul trasferimento del relativo

patrimonio), nonché le disposizioni contenute negli artt. 3 - 7 (in

quanto concernenti il personale trasferito alla Regione).

2. - Data la maggiore ampiezza della proposta impugnativa, giova

esaminare in primo luogo il ricorso della Regione Sicilia; il quale

coinvolge - come già si ricordava - tutta la legge n. 764 del 1975, in

riferimento ad una vasta ed eterogenea serie di parametri

costituzionali e statutari, rispettivamente costituiti dagli artt. 3,

5, 116, nonché dall'ottava disposizione transitoria della

Costituzione, e dagli artt. 14, lett. n, p e q, 17, lett. c ed i, 32,

33 e 43 dello Statuto siciliano (cui si aggiunge l'art. 97 Cost., che

il ricorso considera violato nella parte riguardante il buon andamento

dell'amministrazione).

Per altro, la Corte non può non riscontrare che il ricorso si

presenta per molteplici aspetti inammissibile. Nella premessa di tale

atto si richiama espressamente la previa deliberazione della Giunta

regionale siciliana, che è stata in effetti adottata il 23 gennaio

1976. Senonché la Giunta, nell'autorizzare la proposizione del ricorso

stesso, lamentava soltanto che la legge n. 764 del 1975, "statuendo

unilateralmente il trasferimento dei compiti del soppresso Ente

Gioventù Italiana alla Regione, senza dar modo a questa di farsi

sentire" in proposito, concretasse "una lesione immediata dalle

prerogative regionali costituzionalmente garantite, sotto il profilo

della violazione dell'art. 43 dello Statuto Regionale". Ciò comporta

che il sindacato sulla pretesa lesione di tutti i parametri diversi

dall'articolo 43 dello Statuto debba essere escluso dall'attuale

giudizio. Ed effettivamente l'esigenza che le impugnazioni regionali di

leggi dello Stato siano promosse dal Presidente della Giunta regionale

"previa deliberazione della Giunta" stessa - in base al disposto

dell'art. 32, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, di cui

questa Corte ha imposto la puntuale applicazione, fin dalla sentenza n.

15 del 1957 - verrebbe elusa qualora si ammettesse che il ricorso del

Presidente possa denunciare vizi diversi da quelli prefigurati nella

relativa delibera della Giunta.

Ma la delimitazione del giudizio, in vista dell'unico parametro che

la Regione ricorrente è legittimata ad invocare, comporta una

corrispondente riduzione dell'impugnativa, per quanto concerne le

disposizioni della legge n. 764 del 1975, sindacabili in questa sede

dalla Corte. Fra di esse rientrano, sicuramente, primo e secondo comma

dell'art. 3, attinenti al trasferimento del personale già in servizio

presso le sedi periferiche e la sede centrale dell'ente "Gioventù

italiana". Inoltre, il complesso delle argomentazioni addotte dal

ricorso, in collegamento con la citata delibera della Giunta regionale,

impone di pervenire alla stessa conclusione, circa la disciplina

dettata per trasferire alle Regioni il patrimonio già proprio

dell'ente soppresso. Infine, analoga questione di legittimità

costituzionale, in riferimento alla mancata osservanza della procedura

prescritta dallo Statuto per il "passaggio degli uffici e del personale

dallo Stato alla Regione", dev'essere decisa dalla Corte nei riguardi

del primo comma dell'art. 2, con cui la legge impugnata ha disposto il

trasferimento dei "compiti istituzionali" e delle "attività in atto

svolte dall'Ente gioventù italiana". Anche in tal senso, difatti, nel

ricorso si chiede -pur senza citare espressamente l'art. 43 dello

Statuto - che la Corte precisi il "valore da attribuire alle norme di

attuazione previste dagli Statuti delle regioni ad autonomia

differenziata".

3. - Entro questi limiti, il ricorso dev 'essere accolto.

I dati ricavabili dall'esame dei contributi dottrinali, delle norme

statali sul passaggio delle funzioni e degli uffici alle Regioni, della

stessa giurisprudenza di questa Corte, sono concordi nel senso di far

riconoscere all'art. 43 dello Statuto siciliano (come pure ai consimili

disposti degli Statuti speciali della Sardegna, del Trentino-Alto Adige

e del Friuli- Venezia Giulia) il significato attribuitogli dalla difesa

regionale. In dottrina, è dominante l'avviso che la competenza

conferita agli appositi decreti legislativi di attuazione statutaria

(necessariamente preceduti dalle proposte o dai pareri di una

commissione paritetica, composta da rappresentanti dello Stato e della

Regione interessata) sia separata e riservata, rispetto a quella

esercitabile - in applicazione dell'ottava disp. trans. Cost. - dalle

ordinarie leggi della Repubblica. Del pari, allo stesso criterio si

dimostrano informate - nella loro generalità - le leggi statali di

trasferimento, entrate in vigore nello scorso decennio. Ciò vale,

anzitutto, per il primo passaggio di funzioni, uffici e personale dallo

Stato alle Regioni di diritto comune, disposto dagli undici decreti

presidenziali del 14-15 gennaio 1972; tanto è vero che si sono resi (o

si renderanno) indispensabili - per conseguire i medesimi effetti in

Sicilia, in Sardegna, nel Trentino-Alto Adige e nel Friuli-Venezia

Giulia - specifici atti statali con forza di legge, adottati nelle

forme previste per le discipline di attuazione dei relativi Statuti

speciali. Ma non diverso è il caso del d.P.R. n. 616 del '77, il quale

stabilisce anzi espressamente - nell'art. 119 - che le funzioni

amministrative degli enti pubblici estinti, già trasferiti alle

Regioni ordinarie in virtù del contestuale art. 113, continuino "ad

essere esercitate nelle regioni a statuto speciale mediante uffici

stralcio, fino a quando non sarà diversamente disposto con le norme di

attuazione degli statuti speciali o di altre leggi dello Stato" Del

resto, la previsione che il passaggio delle rispettive funzioni

(nonché degli uffici, del personale e dei beni in questione) venga

operato a favore delle stesse Regioni differenziate, ma con le

procedure prescritte da ogni singolo Statuto, si rinviene in varie

disposizioni dettate da leggi statali di settore: a partire dall'art.

2, primo comma, della legge n. 698 del 1975 (sul trasferimento delle

funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e

della infanzia), ovvero dall'art. 1, primo comma, della legge n. 745

del 1975 (sul trasferimento delle funzioni concernenti gli istituti

zooprofilattici sperimentali), fino all'art. 80, secondo comma, della

legge n. 833 del 1978 (istitutiva del servizio sanitario nazionale).

Ciò che più conta, nel risolvere una controversia analoga a

quella in esame, la Corte ha già dichiarato - con la sentenza n. 206

del 1975 - che il trasferimento alla Regione siciliana del personale

dei soppressi enti edilizi, previsto dall'articolo 18 del d.P.R. n.

1036 del 1972, dovesse "aver luogo secondo le norme all'uopo

determinate dalla commissione paritetica di cui all'art. 43 dello

Statuto". Né giova rispondere, per evitare che un tale precedente si

applichi anche alla legge soppressiva dell'ente "Gioventù italiana",

che le denunciate previsioni di trasferimento non opererebbero

immediatamente, ma richiederebbero provvedimenti ulteriori, senza

dunque escludere le cosiddette norme di attuazione statutaria. Sebbene

la tesi così sostenuta dall'Avvocatura dello Stato trovi un qualche

riscontro nei lavori preparatori della legge stessa (nel corso dei

quali fu sottolineata l'esigenza di sentire le competenti commissioni

paritetiche, senza di che la legge sarebbe risultata incostituzionale),

sta di fatto che il testo degli artt. 2 e 3, primo e secondo comma, non

distingue per nulla fra Regioni a statuto ordinario e speciale, ma le

considera unitariamente allorché trasferisce - con effetto immediato -

compiti, beni e personale dell'ente. Non a caso, l'ultimo comma

dell'art. 3 stabilisce senz'altro che, sino all'inquadramento nei

ruoli (destinato ad operare - in base al precedente comma - dalla data

di entrata in vigore della legge in questione), "al personale

trasferito viene corrisposto, a carico della regione, il trattamento

economico in godimento"; e che qui si tratti di qualunque Regione

(Sicilia compresa) viene confermato dalla serie di leggi regionali

siciliane con cui si è provveduto in via provvisoria (a cominciare

dalla 1.5 marzo 1976, n. 17) ad anticipare una parte di tali spettanze.

S'impone, perciò, l'annullamento dell'art. 2, secondo comma, e

dell'art. 3, primo e secondo comma, della legge n. 764 del 1975, nella

parte in cui trasferiscono alla Regione Sicilia beni e personale

dell'ente "Gioventù italiana": al di là della lettera dell'art. 43

dello Statuto siciliano, la procedura di trasferimento che tale norma

prescrive dev'essere osservata, infatti, non solo per quanto riguarda

il passaggio di strutture pertinenti allo Stato in senso stretto, ma

anche nelle ipotesi di soppressione e regionalizzazione degli enti

pubblici nazionali sul tipo della "Gioventù italiana".

Corrispondentemente, va inoltre dichiarata l'illegittimità

costituzionale del primo comma dell'art. 2, malgrado l'art. 43 dello

Statuto siciliano - a differenza dall'ottava disp. trans. Cost. - si

riferisca soltanto al passaggio degli uffici e del personale, non già

al trasferimento delle funzioni per sé considerate. Nel caso dell'ente

"Gioventù italiana" non potrebbero valere le argomentazioni con cui

questa Corte ha sostenuto (cfr. le sentt. n. 136 del 1969, n. 95 e n.

108 del 1971) che "non sempre" si richiedono apposite norme di

attuazione statutaria, affinché le Regioni differenziate possano

esercitare le proprie competenze, individuate e garantite dai

rispettivi Statuti. Non va dimenticato, infatti, che la legge n. 764

del 1975 ha per oggetto un'istituzione i cui compiti erano stati

deferiti - sia pure sulla carta - ad altre amministrazioni pubbliche,

già in forza dell'art. 6 del r.d.l. 2 agosto 1943, numero 704; che nel

successivo quarantennio l'ente "Gioventù italiana" è tuttavia

sopravvissuto, solo perché non venne approvato e reso esecutivo il

piano di ripartizione dei suoi compiti, previsto dal decreto 19 agosto

1944 del Presidente del Consiglio dei ministri; che il capoverso

dell'art. 1 della stessa legge soppressiva presuppone - là dove

richiama le "modalità" e le "procedure stabilite dalla legge 4

dicembre 1956, n. 1404" - che gli scopi dell'ente soppresso siano

cessati: cosicché nel primo comma dell'art. 2 l'accento non cade sui

"compiti istituzionali", ma sulle "attività in atto svolte", da

intendersi come attività residue, la sorte delle quali non potrebbe

essere scissa da quella del patrimonio già proprio della "Gioventù

italiana" e del personale addetto ai beni medesimi.

4. - Al pari che in Sicilia, anche per quanto concerne la Sardegna

le norme relative al passaggio degli uffici e del personale devono

essere emanate - in base all'art. 56 dello Statuto speciale - "con

decreto legislativo", su proposta di un'apposita "Commissione

paritetica". Il ricorso di tale Regione va pertanto accolto, nella

parte in cui censura la violazione dell'art. 56, per effetto del primo

e del secondo comma dell'art. 3 della legge 18 novembre 1975, n. 764,

disciplinanti il trasferimento alle Regioni del personale dell'ente

"Gioventù italiana". E ne risultano assorbite le ulteriori censure che

il ricorso prospetta - con particolare riguardo agli artt. 6 e 7 della

legge impugnata - assumendo che lo Stato avrebbe invaso una sfera di

competenza riservata al legislatore regionale, quale l'"ordinamento

degli uffici e degli enti amministrativi della Regione" (ivi compreso

lo "stato giuridico ed economico del personale"), di cui all'art. 3

lett. a dello Statuto speciale.

A questo punto, però, la Corte deve rilevare che l'annullamento

dell'art. 3, primo e secondo comma, della legge impugnata determina -

in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 -

l'illegittimità conseguenziale dello stesso articolo 2, primo e

secondo comma. Sebbene l'impugnativa della Regione Sardegna,

diversamente da quella della Regione Sicilia, non coinvolga le norme

sul trasferimento dei compiti e dei beni già spettanti alla "Gioventù

italiana", le norme stesse sono state pur sempre approvate in vista di

un 'unica ed indivisibile serie di operazioni di liquidazione: che non

si presta a venire suddivisa in più segmenti, annullando i disposti

relativi al trasferimento del personale, per mantenere in vigore -

circa la sola Sardegna - quelli relativi al parallelo trasferimento

delle funzioni e dei beni. Già si è notato, al contrario, come "i

compiti istituzionali e le attività in atto svolte dall'Ente gioventù

italiana" debbano subire la sorte delle corrispondenti strutture. Ma,

anche nei rapporti fra il patrimonio e il personale, il nesso stabilito

dalla legge n. 764 del 1975 si dimostra inscindibile, tanto è vero che

l'art. 3 ha trasferito alle Regioni il personale delle sedi periferiche

della "Gioventù italiana", in quanto "destinatarie dei beni ceduti";

mentre il personale della sede centrale è stato a sua volta trasferito

"in misura proporzionale a quello delle sedi periferiche addetto ai

beni ceduti". E non pare accidentale, sotto questo aspetto, che la

Giunta regionale della Sardegna - nella seduta del 28 gennaio 1976 -

avesse deliberato l'impugnazione della intera legge n. 764 del 1975,

in riferimento alla violazione dell'art. 56 St., che tale legge avrebbe

congiuntamente concretato "nel trasferimento dei beni e del personale".

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale della legge 18 novembre 1975, n. 764 (sulla soppressione

dell'ente "Gioventù italiana"), in riferimento agli artt. 3, 5, 116,

nonché all'ottava disposizione transitoria della Costituzione, ed agli

artt. 14, lett. n, p e q, 17 lett. c ed i, 32 e 33 del relativo Statuto

speciale, promossa dalla Regione Sicilia, con il ricorso indicato in

epigrafe;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, primo e

secondo comma, e 3, primo e secondo comma, della legge n. 764 del 1975,

nella parte in cui disciplinano il trasferimento alla Regione Sicilia

dei "compiti istituzionali" e delle "attività in atto svolte dall'Ente

gioventù italiana", nonché del patrimonio immobiliare e del personale

dell'ente medesimo, senza prescrivere l'osservanza della procedura

prevista dallo art. 43 del relativo Statuto speciale;

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, primo e

secondo comma, della legge n. 764 del 1975, nella parte in cui

disciplina il trasferimento alla Regione Sardegna del personale

dell'ente "Gioventù italiana", senza prescrivere l'osservanza della

procedura prevista dall'art. 56 del relativo Statuto speciale;

4) dichiara - in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo

1953, n. 87 - l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo e

secondo comma, della legge n. 764 del 1975, nella parte in cui

disciplina il trasferimento alla Regione Sardegna dei "compiti

istituzionali", delle "attività in atto svolte" e del "patrimonio

immobiliare" dell'ente "Gioventù italiana", senza prescrivere

l'osservanza della procedura prevista dallo art. 56 del relativo

Statuto speciale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:180 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari