((Il personale dell'ente di ruolo e avventizio, in servizio continuativo alla data del 20 novembre 1975, che sia stato regolarmente assunto e' trasferito con decreto del Ministro per la sanita' entro sei mesi dalla data di scioglimento e con effetto dal 1 gennaio 1976 alle province e ai comuni o loro consorzi in corrispondenza delle funzioni loro attribuite dagli articoli precedenti. Con effetto dalla stessa data e fino all'inquadramento nei rispettivi ruoli, le province e i comuni o loro consorzi provvederanno a corrispondere al personale medesimo il trattamento economico gia' in godimento alle dipendenze dell'ONMI)). Per il personale degli asili nido addetto alla assistenza ai bambini l'inquadramento nei ruoli ha luogo in relazione alle mansioni esercitate per un periodo non inferiore a due anni. I comuni e le province sono autorizzati a provvedere, ove necessario, alle occorrenti variazioni di organico. ((Il personale di ruolo e avventizio della sede centrale che sia stato regolarmente assunto e che sia in servizio alla data del 20 novembre 1975 viene trasferito alle regioni a copertura delle esigenze delle medesime o collocato nel ruolo unico di cui all'articolo 6, lettera b), della legge 22 luglio 1975, n. 382)). Fino alla definitiva collocazione del personale iscritto nel ruolo unico di cui sopra presso singole amministrazioni dello Stato o di altri enti pubblici, il personale stesso e' assegnato a prestare servizio presso il Ministero della sanita', nel cui stato di previsione saranno iscritti i relativi oneri. L'inquadramento nei ruoli degli enti destinatari ha luogo salvaguardando le posizioni di carriera ed il trattamento economico acquisiti all'entrata in vigore della presente legge ed ha effetto dalla stessa data del trasferimento. Sono fatti salvi i diritti sorgenti dalla applicazione degli accordi di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70. Agli atti amministrativi necessari provvede il Ministero della sanita'.

Testo vigente dal 8 settembre 1977

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Che cosa è cambiato dal 8 settembre 1977

Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1975 al 8 settembre 1977. 11 parole tolte, 16 parole aggiunte.

Il personale dell'ente di ruolo e avventizio, in servizio continuativo alla data del 20 novembre 1975, che sia stato regolarmente assunto e' trasferito con decreto del Ministro tolto: della aggiunto: per la sanita' entro sei mesi dalla data di scioglimento e con effetto dal 1 gennaio 1976 alle province e ai comuni aggiunto: o loro consorzi in corrispondenza delle funzioni loro attribuite dagli articoli precedenti. Con effetto dalla stessa data e fino all'inquadramento nei rispettivi ruoli, le province e i comuni aggiunto: o loro consorzi provvederanno a corrispondere al personale medesimo il trattamento economico gia' in godimento alle … che sia in servizio alla data del 20 novembre 1975 viene trasferito alle regioni tolto: per le esigenze dei servizi di vigilanza, o, a domanda, aggiunto: a copertura delle esigenze delle medesime o collocato nel ruolo unico di cui all'articolo 6, lettera b), della legge 22 luglio …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1975-12-23;698~art6 · fonte del testo

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