Art. 17-bis — Definizione agevolata delle sanzioni in caso di autotutela parziale

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 giugno 2024 al 13 giugno 2025. Leggi il testo vigente →

((1. Nei casi di annullamento parziale dell'atto il contribuente puo' avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni di cui all'articolo 16 del presente decreto e 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto, purche' rinunci al ricorso e l'atto non risulti definitivo. In caso di rinuncia al ricorso le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute.)) 30

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87

30

Il D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del D.Lgs. medesimo si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.

Testo in vigore dal 29 giugno 2024 al 13 giugno 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;472~art17bis · fonte del testo

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