Art. 76 — Espropriazione immobiliare

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 2003 al 3 dicembre 2005. Leggi il testo vigente →

Il concessionario puo' procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente tre milioni di lire. Tale limite puo' essere aggiornato con decreto del Ministero delle finanze. 59 Il concessionario non procede all'espropriazione immobiliare se il valore del bene, determinato a norma dell'articolo 79 e diminuito delle passivita' ipotecarie aventi priorita' sul credito per il quale si procede, e' inferiore all'importo indicato nel comma 1.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 27 dicembre 2002, n. 289

59

La L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto (con l'art. 16-bis, comma 1, lettera a)) che "il limite di importo di cui all'articolo 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' ridotto a cinquemila euro".

Testo in vigore dal 1 gennaio 2003 al 3 dicembre 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

13 versioni dal 1973

1973oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 1 gennaio 2022 — 1 gennaio 2027in vigoreper 5 anni
  3. 7 novembre 2021 — 1 gennaio 2022per un mese
  4. 24 giugno 2017 — 7 novembre 2021per 4 anni
  5. 21 agosto 2013 — 24 giugno 2017per 4 anni
  6. 29 aprile 2012 — 21 agosto 2013per un anno
  7. 13 luglio 2011 — 29 aprile 2012per 10 mesi
  8. 29 gennaio 2009 — 13 luglio 2011per 2 anni
  9. 3 dicembre 2005 — 29 gennaio 2009per 3 anni
  10. 1 gennaio 2003 — 3 dicembre 2005per 3 anni
  11. 9 giugno 2001 — 1 gennaio 2003per un anno
  12. 1 luglio 1999 — 9 giugno 2001per un anno
  13. 16 ottobre 1973 — 1 luglio 1999testo originarioper 26 anni

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2003

Confronto con la versione in vigore dal 9 giugno 2001 al 1 gennaio 2003.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 27 dicembre 2002, n. 289

    La L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto (con l'art. 16-bis, comma 1, lettera a)) che "il limite di importo di cui all'articolo 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' ridotto a cinquemila euro".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art76 · fonte del testo

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