Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 243). Fonte: art. 243, comma 1, d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]degli istituti vendite giudiziarie (articolo 71 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
[2]1. Per l'asporto, la custodia e la vendita dei beni mobili, anche registrati, sottoposti a pignoramento, l'agente della riscossione puavvalersi degli istituti previsti dall'articolo 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sono stabilite le modalita' di intervento dei predetti istituti nella procedura esecutiva e la remunerazione a essi spettante.
Testo vigente dal 26 marzo 2025
