Art. 76 — Espropriazione immobiliare

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Il concessionario puo' procedere all'espropriazione immobiliare se le somme iscritte a ruolo nei confronti del debitore superano complessivamente tre milioni di lire. Tale limite puo' essere aggiornato con decreto del Ministero delle finanze. Il concessionario non procede all'espropriazione immobiliare se il valore del bene, determinato a norma dell'articolo 79 e diminuito delle passivita' ipotecarie aventi priorita' sul credito per il quale si procede, e' inferiore all'importo indicato nel comma 1.

Testo in vigore dal 1 luglio 1999 al 9 giugno 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

13 versioni dal 1973

1973oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 1 gennaio 2022 — 1 gennaio 2027in vigoreper 5 anni
  3. 7 novembre 2021 — 1 gennaio 2022per un mese
  4. 24 giugno 2017 — 7 novembre 2021per 4 anni
  5. 21 agosto 2013 — 24 giugno 2017per 4 anni
  6. 29 aprile 2012 — 21 agosto 2013per un anno
  7. 13 luglio 2011 — 29 aprile 2012per 10 mesi
  8. 29 gennaio 2009 — 13 luglio 2011per 2 anni
  9. 3 dicembre 2005 — 29 gennaio 2009per 3 anni
  10. 1 gennaio 2003 — 3 dicembre 2005per 3 anni
  11. 9 giugno 2001 — 1 gennaio 2003per un anno
  12. 1 luglio 1999 — 9 giugno 2001per un anno
  13. 16 ottobre 1973 — 1 luglio 1999testo originarioper 26 anni

Che cosa è cambiato dal 1 luglio 1999

Confronto con la versione in vigore dal 16 ottobre 1973 al 1 luglio 1999. 88 parole tolte, 68 parole aggiunte.

tolto: L'atto di pignoramento di fitti o pigioni dovute da terzi al debitore contiene, in luogo della citazione di cui al n. 4) dell'art. 543 del codice di procedura civile, l'ordine all'affittuario o all'inquilino di pagare direttamente all'esattore i fitti o pigioni scaduti nel termine di quindici giorni dalla notifica ed i fitti o pigioni da scadere alle rispettive scadenze fino a concorrenza del credito esattoriale. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamentoaggiunto: Il concessionario puo' procedere all'espropriazione immobiliare se le somme iscritte a ruolo nei confronti del debitore superano complessivamente tre milioni di lire. Tale limite puo' essere aggiornato con decreto del Ministero delle finanze. Il concessionario non procede all'espropriazione immobiliare se il valore del bene, determinato a norma dell'articolo 79 e diminuito delle passivita' ipotecarie aventi priorita' sul credito per il quale si procede, tolto: previa citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile aggiunto: e' inferiore all'importo indicato nel comma 1.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art76 · fonte del testo

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