Art. 76 — Espropriazione immobiliare

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(( Ferma la facolta' di intervento ai sensi dell'articolo 499 del codice di procedura civile, l'agente della riscossione:

  • a)non da' corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprieta' del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, e' adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente;
  • a-bis)non da' corso all'espropriazione per uno specifico paniere di beni definiti "beni essenziali" e individuato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Agenzia delle entrate e con l'Istituto nazionale di statistica;
  • b)nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), puo' procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui procede supera centoventimila euro. L'espropriazione puo' essere avviata se e' stata iscritta l'ipoteca di cui all'articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto. )) Il concessionario non procede all'espropriazione immobiliare se il valore del bene, determinato a norma dell'articolo 79 e diminuito delle passivita' ipotecarie aventi priorita' sul credito per il quale si procede, e' inferiore all'importo indicato nel comma 1.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 29 novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2

73

Il D.L. 29 novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, ha disposto (con l'art. 32, comma 7, lettera a)) che il limite di importo di cui al comma 1 del presente articolo, e' ridotto a cinquemila euro.

Testo in vigore dal 21 agosto 2013 al 24 giugno 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

13 versioni dal 1973

1973oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 1 gennaio 2022 — 1 gennaio 2027in vigoreper 5 anni
  3. 7 novembre 2021 — 1 gennaio 2022per un mese
  4. 24 giugno 2017 — 7 novembre 2021per 4 anni
  5. 21 agosto 2013 — 24 giugno 2017per 4 anni
  6. 29 aprile 2012 — 21 agosto 2013per un anno
  7. 13 luglio 2011 — 29 aprile 2012per 10 mesi
  8. 29 gennaio 2009 — 13 luglio 2011per 2 anni
  9. 3 dicembre 2005 — 29 gennaio 2009per 3 anni
  10. 1 gennaio 2003 — 3 dicembre 2005per 3 anni
  11. 9 giugno 2001 — 1 gennaio 2003per un anno
  12. 1 luglio 1999 — 9 giugno 2001per un anno
  13. 16 ottobre 1973 — 1 luglio 1999testo originarioper 26 anni

Che cosa è cambiato dal 21 agosto 2013

Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 2012 al 21 agosto 2013. 10 parole tolte, 162 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: 1. L'agente della riscossioneaggiunto: Ferma la facolta' di intervento ai sensi dell'articolo 499 del codice di procedura civile, l'agente della riscossione:

aggiunto: a) non da' corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprieta' del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, e' adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente;

aggiunto: a-bis) non da' corso all'espropriazione per uno specifico paniere di beni definiti "beni essenziali" e individuato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Agenzia delle entrate e con l'Istituto nazionale di statistica;

aggiunto: b) nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), puo' procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui tolto: si procede supera complessivamente ventimila euro aggiunto: procede supera centoventimila euro. L'espropriazione puo' essere avviata se e' stata iscritta l'ipoteca di cui all'articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto. Il concessionario non procede all'espropriazione immobiliare se il valore del bene, determinato a …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art76 · fonte del testo

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