Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 243). Fonte: art. 243, comma 1, d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]dell'agente della riscossione in procedimenti esecutivi gia' iniziati (articolo 51 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
[2]1. Qualora sui beni del debitore sia gia' iniziato un altro procedimento di espropriazione, l'agente della riscossione pudichiarare al giudice dell'esecuzione di volersi surrogare al creditore procedente, indicando il credito in relazione al quale la surroga e' esercitata. La dichiarazione e' notificata al creditore procedente e al debitore. 2. Se entro dieci giorni dalla notificazione il creditore procedente o il debitore non hanno corrisposto all'agente della riscossione l'importo del suo credito, lo stesso agente resta surrogato negli atti esecutivi gia' iniziati e li prosegue secondo le norme del presente titolo. 3. L'agente della riscossione puesercitare il diritto di surroga fino al momento dell'aggiudicazione o dell'assegnazione.
Testo vigente dal 26 marzo 2025
