Art. 48-bis — Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 2018 al 30 giugno 2019. Leggi il testo vigente →

A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le societa' a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a ((cinquemila)) euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario e' inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attivita' di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica alle aziende o societa' per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo 19 del presente decreto. 94 Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al comma 1 puo' essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 27 dicembre 2017, n. 205

94

con decorrenza dal 1 marzo 2018

La L. 27 dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con l'art. 1, comma 988) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1º marzo 2018.

Testo in vigore dal 1 gennaio 2018 al 30 giugno 2019

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 48-bis, dalle Rassegne del Massimario.

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di giugno 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

11 versioni dal 2006

2006oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 23 maggio 2026 — 1 gennaio 2027in vigoreper 5 mesi
  3. 1 gennaio 2026 — 23 maggio 2026per 5 mesi
  4. 1 gennaio 2025 — 1 gennaio 2026per un anno
  5. 19 maggio 2020 — 1 gennaio 2025per 5 anni
  6. 30 giugno 2019 — 19 maggio 2020per 11 mesi
  7. 1 gennaio 2018 — 30 giugno 2019per un anno
  8. 8 giugno 2013 — 1 gennaio 2018per 5 anni
  9. 8 agosto 2009 — 8 giugno 2013per 4 anni
  10. 1 dicembre 2007 — 8 agosto 2009per un anno
  11. 29 novembre 2006 — 1 dicembre 2007testo originarioper un anno

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2018

Confronto con la versione in vigore dal 8 giugno 2013 al 1 gennaio 2018. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

… pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a tolto: diecimila aggiunto: cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario e' inadempiente all'obbligo di …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 27 dicembre 2017, n. 205

    La L. 27 dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con l'art. 1, comma 988) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1º marzo 2018.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art48bis · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari