Art. 28-quater — Compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 agosto 2012 al 8 giugno 2013. Leggi il testo vigente →

A partire dal 1° gennaio 2011, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. A tal fine il creditore acquisisce la certificazione prevista dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, o le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, e la utilizza per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo. L'estinzione del debito a ruolo e' condizionata alla verifica dell'esistenza e validita' della certificazione. ((Qualora la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi all'agente della riscossione l'importo oggetto della certificazione entro sessanta giorni dal termine nella stessa indicato, l'agente della riscossione ne da' comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e l'importo oggetto della certificazione e' recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Dai recuperi di cui al presente comma sono escluse le risorse destinate al finanziamento corrente del servizio sanitario nazionale. Nel caso in cui il recupero non sia stato possibile, l'agente della riscossione procede, sulla base del ruolo emesso a carico del titolare del credito, alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto.)) Le modalita' di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica.

Testo in vigore dal 15 agosto 2012 al 8 giugno 2013

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 28-quater, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 18600/2025

    8 luglio 2025
    • Enti pubblici

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 e 9 del d.l. n. 185 del 2008 e 28-quater del d.P.R. n. 602 del 1973 - per il preteso contrasto con gli artt. 2, 3 e 41 Cost. nella parte in cui non includono i creditori degli enti pubblici economici tra i soggetti a cui è attribuita la facoltà di dedurre in compensazione con i propri debiti erariali i crediti maturati verso i medesimi enti – attesa la ragionevolezza della menzionata esclusione, assimilabile a quella prevista per gli altri soggetti che operano sul mercato con criteri di economicità e corrispettività propri degli strumenti di diritto privato, in relazione al fondamento della disciplina normativa, volta a garantire l'unitarietà del sistema di finanza pubblica e la certezza dei traffici giuridici.

    Art. 28-quater · Art. 1 TU pubblico impiego · Art. 3 cost. · Art. 41 cost.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, pp. 189, 190 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio/agosto 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 agosto 2012

Confronto con la versione in vigore dal 7 luglio 2012 al 15 agosto 2012. 7 parole tolte, 95 parole aggiunte.

… del debito a ruolo e' condizionata alla verifica dell'esistenza e validita' della certificazione. Qualora tolto: l'ente debitore aggiunto: la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi all'agente della riscossione l'importo oggetto della certificazione entro sessanta giorni dal termine nella stessa indicato, l'agente della riscossione aggiunto: ne da' comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e l'importo oggetto della certificazione e' recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Dai recuperi di cui al presente comma sono escluse le risorse destinate al finanziamento corrente del servizio sanitario nazionale. Nel caso in cui il recupero non sia stato possibile, l'agente della riscossione procede, sulla base del ruolo emesso a carico del tolto: creditore aggiunto: titolare del credito, alla riscossione coattiva tolto: nei confronti dell'ente debitore secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto. Le modalita' …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art28quater · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari