Art. 19 — Dilazione del pagamento

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L'ufficio, su richiesta del contribuente, puo' concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficolta' dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di sessanta rate mensili ovvero la sospensione della riscossione per un anno e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di quarantotto rate mensili. Se l'importo iscritto a ruolo e' superiore a cinquanta milioni di lire, il riconoscimento di tali benefici e' subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria. La richiesta, di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate:

  • a)il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
  • b)l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto e' immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
  • c)il carico non puo' piu' essere rateizzato. Le rate mensili nelle quali il pagamento e' stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono l'ultimo giorno di ciascun mese. (45) ((4-bis. Se, in caso di decadenza del contribuente dal beneficio della dilazione, il fidejussore non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l'indicazione delle generalita' del fidejussore stesso, delle somme da esso dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il concessionario puo' procedere ad espropriazione forzata nei suoi confronti sulla base dello stesso ruolo emesso a carico del debitore))

Testo in vigore dal 9 giugno 2001 al 1 gennaio 2005

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 19, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 16797/2025

    23 giugno 2025

    In tema di rateizzazione del debito tributario, sintanto che la richiesta avanzata in tal senso dal contribuente abbia avuto seguito (con versamenti eseguiti alle previste scadenza), il decorso della prescrizione - già interrotta dalla predetta domanda - subisce uno spostamento in avanti in ragione di ciascun adempimento parziale: ne consegue che l'agente della riscossione non può procedere ad atti interruttivi della prescrizione, che riprenderà il suo decorso al momento in cui, secondo la specifica disciplina dell'istituto, avrebbe potuto farsi valere l'inadempimento del contribuente.

    Art. 19 · Art. 2943 c.c. · Art. 2944 c.c.

    Rassegna di giugno 2025, p. 182 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di giugno 2025 ↗.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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  15. 9 giugno 2001 — 1 gennaio 2005per 4 anni
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  19. 20 gennaio 1977 — 2 marzo 1997per 20 anni
  20. 16 ottobre 1973 — 20 gennaio 1977testo originarioper 3 anni

Che cosa è cambiato dal 9 giugno 2001

Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 1999 al 9 giugno 2001. 1 parola tolta, 70 parole aggiunte.

c) il carico non puo' piu' essere rateizzato. tolto: 4. Le rate mensili nelle quali il pagamento e' stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono l'ultimo giorno di ciascun mese. aggiunto: (45) 4-bis. Se, in caso di decadenza del contribuente dal beneficio della dilazione, il fidejussore non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l'indicazione delle generalita' del fidejussore stesso, delle somme da esso dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il concessionario puo' procedere ad espropriazione forzata nei suoi confronti sulla base dello stesso ruolo emesso a carico del debitore

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art19 · fonte del testo

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