Il secondo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e' sostituito dai seguenti: "Non puo' essere concessa la rateazione delle imposte iscritte nei ruoli speciali e nei ruoli straordinari. Tuttavia il Ministro delle finanze, eccezionalmente puo' disporre, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, la rateazione fino ad un massimo di cinque rate delle imposte iscritte nei ruoli speciali e nei ruoli straordinari nei confronti di soggetti per i quali sussiste la comprovata necessita' di mantenere i livelli occupazionali e di assicurare il proseguimento delle attivita' produttive, tenuto conto anche della localizzazione di queste. La rateazione puo' essere altresi' disposta nei confronti degli enti territoriali e delle aziende che svolgono un servizio pubblico essenziale, al fine di garantire lo svolgimento dei servizi da essi erogati".

Testo vigente dal 7 marzo 1980

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1980-02-28;46~art3 · fonte del testo

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