Art. 19 — Dilazione del pagamento

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L'ufficio, su richiesta del contribuente, puo' concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficolta' dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di sessanta rate mensili ovvero la sospensione della riscossione per un anno e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di quarantotto rate mensili. Se l'importo iscritto a ruolo e' superiore a cinquanta milioni di lire, il riconoscimento di tali benefici e' subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria. La richiesta, di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate:

  • a)il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
  • b)l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto e' immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
  • c)il carico non puo' piu' essere rateizzato. 4. Le rate mensili nelle quali il pagamento e' stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.

Testo in vigore dal 1 luglio 1999 al 9 giugno 2001

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 19, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 16797/2025

    23 giugno 2025

    In tema di rateizzazione del debito tributario, sintanto che la richiesta avanzata in tal senso dal contribuente abbia avuto seguito (con versamenti eseguiti alle previste scadenza), il decorso della prescrizione - già interrotta dalla predetta domanda - subisce uno spostamento in avanti in ragione di ciascun adempimento parziale: ne consegue che l'agente della riscossione non può procedere ad atti interruttivi della prescrizione, che riprenderà il suo decorso al momento in cui, secondo la specifica disciplina dell'istituto, avrebbe potuto farsi valere l'inadempimento del contribuente.

    Art. 19 · Art. 2943 c.c. · Art. 2944 c.c.

    Rassegna di giugno 2025, p. 182 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di giugno 2025 ↗.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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  7. 22 ottobre 2015 — 21 agosto 2016per 10 mesi
  8. 21 agosto 2013 — 22 ottobre 2015per 2 anni
  9. 29 aprile 2012 — 21 agosto 2013per un anno
  10. 28 dicembre 2011 — 29 aprile 2012per 4 mesi
  11. 22 agosto 2008 — 28 dicembre 2011per 3 anni
  12. 1 marzo 2008 — 22 agosto 2008per 6 mesi
  13. 1 gennaio 2008 — 1 marzo 2008per 2 mesi
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  15. 9 giugno 2001 — 1 gennaio 2005per 4 anni
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  17. 1 gennaio 1998 — 1 luglio 1999per un anno
  18. 2 marzo 1997 — 1 gennaio 1998per 10 mesi
  19. 20 gennaio 1977 — 2 marzo 1997per 20 anni
  20. 16 ottobre 1973 — 20 gennaio 1977testo originarioper 3 anni

Che cosa è cambiato dal 1 luglio 1999

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1998 al 1 luglio 1999. 152 parole tolte, 156 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: L'amministrazione finanziaria ha facolta' di concedereaggiunto: L'ufficio, su richiesta del contribuente, tolto: la ripartizione fino a dieci rate del debito tributario per imposte arretrate e relative sopratasse aggiunto: puo' concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficolta' dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di sessanta rate mensili ovvero la sospensione della riscossione per un anno e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di quarantotto rate mensili. Se l'importo iscritto a ruolo e' superiore a cinquanta milioni di lire, il riconoscimento di tali benefici e' subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria. La richiesta, di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva. In caso di tolto: omesso pagamento aggiunto: mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate tolto: consecutive l'intero ammontare iscritto nei ruoli e'aggiunto: :

aggiunto: a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;

aggiunto: b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto e' immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzionetolto: . La disposizione del comma precedente non si applica alle imposte iscritte nei ruoli speciali e nei ruoli straordinari. Per le imposte iscritte a ruolo dovute in base alle dichiarazioni annuali, regolarmente presentate ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, ed in base alle liquidazioni periodiche per le quali non sono scaduti i termini di presentazione annuale della relativa dichiarazione, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, il Ministro delle finanze puo' eccezionalmente disporre nei confronti degli stessi soggetti indicati nel terzo comma e su istanza dei medesimi l'applicazione degli interessi nella misura del 9 per cento annuo in luogo delle soprattasse e delle pene pecuniarie, nonche' la rateazione del debito tributario fino ad un massimo di 12 rateaggiunto: ;

aggiunto: c) il carico non puo' piu' essere rateizzato. 4. Le rate mensili nelle quali il pagamento e' stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art19 · fonte del testo

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